Cassazione Penale, Sentenza n. 35604/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato omicidio e reati connessi sostenendo: 1) errata qualificazione dell'elemento soggettivo (la Corte territoriale avrebbe ritenuto dolo diretto in forma alternativa mentre al più sarebbe stato dolo eventuale, incompatibile con il tentativo); 2) mancata valutazione della rilevanza dell'art.116 c.p. (concorso 'anomalo') e della divergenza tra voluto e realizzato; 3) insufficiente motivazione nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e nella determinazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ricavato, dall'insieme delle circostanze (permanenza nell'auto, comportamento durante la fuga, getto della polvere dall'estintore, abbandono e incendio del veicolo), l'esistenza di un dolo diretto nella forma alternativa in capo al ricorrente; ha ritenuto infondata anche la censura relativa all'art.116 c.p. (il fatto più grave non è estraneo né imprevedibile rispetto alla condotta di base) e inammissibile la terza doglianza attinente al bilanciamento delle circostanze e agli aumenti per continuazione, essendo questione di merito insindacabile ove congruamente motivata. Conseguenza pratica: confermata la condanna e la pena (anni 6 e mesi 8 di reclusione - misura così ridotta per il rito).
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Rilevato come norma sul concorso di persone nel reato: la partecipazione del ricorrente valutata in base al suo comportamento complessivo nel veicolo
art. 56 c.p.
Richiamato per la disciplina del tentativo; la Corte ha ritenuto compatibile il dolo diretto alternativo con il tentativo
art. 575 c.p.
Norma sull'omicidio: la fattispecie è stata valutata alla luce del dolo alternativo per l'evento morte
art. 61 n.2 e n.10 c.p.
Aggravanti contestate e ritenute prevalenti nel bilanciamento con le attenuanti
art. 116 c.p.
Contestata invocazione del concorso anomalo; la Corte ha ritenuto che l'evento più grave non fosse estraneo né imprevedibile rispetto alla condotta di gruppo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i vizi impugnatori: il controllo di legittimità è limitato alla valutazione di errori di diritto e di motivazione manifesto; la Cassazione ha ritenuto insufficiente il ricorso a taluni rilievi di merito
art. 530 c.p.p.
Richiamato in connessione con le censure sulla sentenza di merito (vizi di motivazione e applicazione della legge penale)
art. 69 c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti/aggravanti nel calcolo della pena; contestata ma valutazione rimasta di merito
art. 81 c.p.
Uso per il computo degli aumenti per continuazione: la Corte territoriale ha motivato l'aumento come contenuto e proporzionato allo schema criminoso
art. 133 c.p.
Parametri richiamati per il bilanciamento delle circostanze; la Corte di merito ha fornito motivazione ritenuta congrua
Massime di principio
- La permanenza volontaria in un veicolo usato per fuggire da controlli può costituire indizio significativo di condivisione della condotta del conducente; la valutazione va fatta sul comportamento complessivo, incluso quanto posto in essere durante e dopo la fuga.
- La distinzione tra dolo eventuale e dolo diretto (anche in forma alternativa) dipende dal grado di previsione e accettazione dell'evento: se l'agente ha previsto l'evento mortale come altamente probabile e lo ha 'voluto' come alternativa, può sussistere dolo diretto compatibile con il reato tentato.
- L'art.116 c.p. (concorso anomalo) è escluso quando l'evento più grave non sia del tutto estraneo o imprevedibile rispetto alla condotta di base o quando ricorra dolo alternativo/accettazione del rischio da parte del concorrente.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la quantificazione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per carenza motivazionale manifesta o violazione di legge.
- In sede di legittimità la Corte controlla la coerenza e la logicità della motivazione e l'aderenza ai principi di diritto; non sostituisce la propria valutazione fattuale a quella del giudice di merito se la motivazione è adeguata.
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