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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23334/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Chieti che confermava il decreto di sequestro preventivo, emesso nei loro confronti per il reato previsto dall'art. 392 cod. pen., relativo alla barra metallica posta all'accesso di una strada poderale. Denunciano: (1) omessa e insufficiente motivazione sulla sussistenza del fumus criminis, sostenendo che la strada sarebbe di esclusiva proprietà della Casalino (atto di compravendita 2001 e perizia) e che la barra era stata collocata da tempo a delimitazione della proprietà, senza che vi fosse fino al 2021 controversia sull'uso; (2) omessa motivazione sul periculum in mora, rilevando che la barra non era lucchettata (quindi non impediva il passaggio) e che il blocco del transito nell'episodio del 24 ottobre 2010 sarebbe stato causato dall'auto di terzi, non dalla barra, sicché il rischio di aggravamento delle conseguenze sarebbe remoto e potrà essere affrontato in sede civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i ricorrenti, in realtà, contestassero valutazioni di fatto già compiute dal Tribunale e non una violazione di legge idonea a giustificare il ricorso per cassazione. Il giudice di merito aveva valutato la pendenza della controversia civile sulla servitù e ritenuto che l'apposizione e il mantenimento della barra, pur non necessariamente lucchettata, ostacolasse concretamente l'accesso al fondo intercluso e costituisse mutamento di destinazione d'uso idoneo a integrare il reato contestato. La Corte ha inoltre confermato che la convinzione di agire nell'esercizio di un presunto diritto non esclude il dolo del reato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Applicato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: l'installazione e il mantenimento di un ostacolo che impedisca l'accesso al fondo intercluso può integrare la fattispecie, anche senza danni materiali, quando alteri concretamente lo stato dei luoghi e l'esercizio del diritto della persona offesa.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge e che la motivazione del provvedimento deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; vizi di mera valutazione fattuale non giustificano ricorso per cassazione.

  • Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019 (Costantino)

    Conferma che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene che, pur non determinando danni materiali, abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa e ostacoli in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto.

  • Sez. 3, n. 3966 del 21/09/2018 (Giardina)

    Stabilisce che la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto non esclude la rilevanza penale: la mera apparenza o la convinzione soggettiva di un diritto non scrimina l'azione quando questa venga posta in essere in modo antigiuridico.

Massime di principio

  • La collocazione o il mantenimento di un ostacolo che impedisca l'accesso a un fondo intercluso può integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche se l'ostacolo non provoca danni materiali, purché abbia incidenza apprezzabile sull'esercizio del diritto della persona offesa.
  • La convinzione soggettiva di essere titolari di un diritto (ad es. proprietà o servitù) non esclude il dolo del reato se il diritto viene fatto valere in modo antigiuridico; la scriminante dell'esercizio del diritto non opera se l'azione è illegittima.
  • Il fatto che un ostacolo non sia munito di chiusura non esclude la sussistenza del periculum: rileva l'idoneità dell'oggetto a essere utilizzato per impedire definitivamente l'accesso (ad es. mediante l'apposizione successiva di un lucchetto).
  • La valutazione del fumus e del periculum nel sequestro preventivo è riservata al giudice del merito; il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso solo per violazione di legge e non per rilevare divergenze di apprezzamento fattuale.
  • Le questioni di titolarità di servitù e diritti reali competono principalmente al giudice civile, ma ciò non impedisce l'intervento penale quando condotte concrete impediscano l'esercizio dei diritti altrui in modo apprezzabile.

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