Sentenza n. 3189/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 115/2025, depositata e resa pubblica il 30.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2775/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario, che aveva dichiarato il suo diritto all’erogazione della somma annua di 500 euro mediante carta docente e condannato il Ministero al pagamento per l’anno scolastico 2021/2022. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, a causa dell’errata notificazione del titolo esecutivo. La sentenza era stata notificata alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, agli uffici scolastici regionale e provinciale e a un ulteriore indirizzo del Ministero, ma non all’indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. Il ricorso ha quindi investito anche la questione della validità della notificazione del titolo ai fini della decorrenza del termine dilatorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia l’esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, anche se il pagamento deve avvenire mediante carta elettronica. Tale termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice, mediante l’indirizzo digitale individuato secondo i pubblici registri. Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’indirizzo corretto era quello dell’Ufficio di Gabinetto risultante dal Registro delle PP.AA. La notificazione a un ufficio ministeriale diverso, agli uffici scolastici regionale o provinciale, ovvero all’indirizzo indicato in un comunicato organizzativo del Ministero, non è idonea, perché tali uffici non coincidono con l’amministrazione centrale debitrice e il comunicato non ha efficacia normativa. Neppure la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato è sufficiente, essendo prevista per finalità processuali e non per gli effetti sostanziali dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non essendo validamente iniziato il termine di 120 giorni, l’azione di ottemperanza è stata ritenuta inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa di mero stile dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto della ricorrente all’erogazione della carta docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato invocato per chiedere la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato pecuniario; prima della sua valida decorrenza l’azione è inammissibile.
art. 16-ter, comma 1, d.lgs. 179/2012
a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Individua i pubblici elenchi dai quali devono essere ricavati gli indirizzi digitali utilizzabili per le notificazioni degli atti giudiziari.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.lgs. 179/2012
fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
L’indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato soltanto quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in presenza di tale indicazione prevale l’indirizzo del Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia ai criteri dell’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012 e non equipara autonomamente l’elenco IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni amministrative.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
È richiamato quale fondamento del Registro delle PP.AA., contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni utilizzabili per le notificazioni.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche quando l’adempimento debba avvenire mediante moneta elettronica.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l’esecuzione spontanea delle condanne pecuniarie a carico dello Stato, il titolo esecutivo deve essere notificato all’amministrazione debitrice presso il domicilio digitale individuato nei pubblici registri secondo la disciplina applicabile.
- Quando un’amministrazione statale ha indicato il proprio indirizzo PEC nel Registro delle PP.AA., la notificazione di un titolo esecutivo non è validamente effettuata presso un diverso indirizzo presente nel Registro IPA, salvo che ricorra la condizione normativa della mancata indicazione dell’indirizzo nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo esecutivo a un ufficio interno diverso dall’organo o dalla sede dell’amministrazione debitrice non fa decorrere il termine dilatorio, se tale ufficio non coincide con il soggetto pubblico condannato al pagamento.
- La notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, valida per le finalità processuali previste dalla disciplina della rappresentanza e difesa dello Stato, non sostituisce la notificazione alla sede legale dell’amministrazione debitrice richiesta per gli effetti sostanziali dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
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