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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31784/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) vizio di procedibilità per presunta mancanza di querela rispetto al reato contestato; 2) mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. (stato di necessità) in ragione della situazione di indigenza e di "necessità alimentare" del ricorrente e del suo nucleo familiare; 3) omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), sulla base di elementi quali il limitato rilievo economico del danno, la cessazione del lucro, la condotta complessiva e la vita antecedente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato l'infondatezza perché il fatto è stato ritenuto riconducibile all'art. 635, comma 2, n.1 cod. pen. e, comunque, dalla sentenza impugnata risulta che il parroco della chiesa aveva effettivamente sporto querela il 01/06/2018; sul secondo motivo la Corte ha confermato il corretto rigetto della scriminante dello stato di necessità, richiedendo l'attualità e l'inevitabilità del pericolo e rilevando che la semplice indigenza non integra la causa di esclusione della responsabilità penale, dovendosi fare ricorso agli istituti di assistenza sociale; sull'ultimo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta, considerandola mera ripetizione di censure già valutate e motivando il diniego della particolare tenuità con riferimento alla gravità del fatto (danneggiamento di locali destinati alla distribuzione di generi per bisognosi all'interno di un luogo di culto), all'intensità del dolo (riprovevolezza e precedente fruizione della beneficenza) e alla recidiva reiterata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 2, n.1 cod. pen.

    Il reato di danneggiamento così contestato è procedibile d'ufficio e la sentenza rileva in ogni caso la presenza di querela del parroco; la qualificazione del fatto come danneggiamento è stata ritenuta fondata.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))

    Le censure di violazione di legge e motivazione sollevate dal ricorrente sono state valutate e ritenute infondate o ripetitive rispetto alle argomentazioni già svolte dal giudice del merito; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello.

  • art. 54 cod. pen.

    La Corte interpreta restrittivamente lo stato di necessità: non è scriminante la situazione di bisogno collegata all'alimentazione o cure ordinarie, salvo casi di indilazionabilità e presenza di pericolo attuale e inevitabile; l'organizzazione sociale e gli istituti di assistenza escludono in generale la scriminante per mera indigenza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.1; non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti, ma è sufficiente motivare quelli ritenuti rilevanti. La recidiva reiterata e la gravità/contesto del fatto (danno a luogo di culto e a servizi per i bisognosi) sono elementi ostativi al riconoscimento.

  • art. 133, comma 1 cod. pen.

    Criteri per valutare la tenuità dell'offesa: la Corte ha richiamato la necessità di applicare tali criteri e ha ritenuto che quelli rilevanti (gravità del fatto, offesa a valori fondamentali, intensità del dolo, recidiva) escludano la tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa per le ammende, in conformità a questa norma.

  • art. 8 e art. 19 Cost.

    La Corte ha richiamato la tutela costituzionale della libertà di culto e dell'esercizio delle confessioni religiose come valori costituzionalmente protetti, rilevanti nella valutazione della gravità del fatto quando il danno colpisce luoghi e servizi di una confessione religiosa.

Massime di principio

  • Verificare sempre se il reato è procedibile d'ufficio: se lo è, l'assenza di querela non costituisce di per sé motivo di improcedibilità; inoltre va controllata la presenza di querela nei fatti processuali.
  • La causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54) richiede pericolo attuale e inevitabile e forze estranee alla volontà dell'agente; l'indigenza o il bisogno alimentare ordinario difficilmente configurano lo stato di necessità salvo circostanze eccezionali di indilazionabilità.
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) si valuta con riferimento ai criteri di art. 133 c.1: non è necessario un esame esaustivo di tutti gli elementi, ma occorre motivare quelli rilevanti; recidiva e offesa a beni costituzionalmente protetti (es. luoghi di culto, servizi per i bisognosi) ostano al riconoscimento della tenuità.
  • Le argomentazioni già valutate e motivate dal giudice del merito non possono essere riformate in Cassazione con mere ripetizioni: il ricorso che non prospetti nuovi profili o errori di diritto manifesti è spesso dichiarato inammissibile.
  • Nel bilanciamento tra bisogno individuale e tutela di beni collettivi/protetti, i giudici tendono a privilegiare la protezione di luoghi e servizi destinati a terzi e a considerare aggravanti i comportamenti che colpiscono strutture di solidarietà.

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