Cassazione Penale, Sentenza n. 47641/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/02/2023 del Tribunale del riesame che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assenza di gravità indiziaria e alla mancata valutazione della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, invocando il cosiddetto "tempo silente" (i fatti risalgono al febbraio 2014 e, secondo l'imputato, non vi sono altre pendenze o comportamenti sintomatici di pericolosità); 2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (artt. 3, 13 e 27 Cost.) nella parte in cui sembrerebbe non consentire adeguata valutazione di misure alternative nel singolo caso anche se vi sono elementi specifici che ne giustificherebbero l'applicazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato nei limiti dell'inammissibilità, rilevando che le censure sulla gravità indiziaria non sono ammissibili alla luce della esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello (pena prima 10 anni e 8 mesi, poi ridotta a 9 anni, 11 mesi e 10 giorni). Il giudice ha poi esaminato la giurisprudenza sul significato dell'art. 275, comma 3, c.p.p., richiamando i due orientamenti: uno che attribuisce alla norma una doppia presunzione (relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della custodia cautelare) e un altro che valorizza il fattore temporale ("tempo silente") e richiede motivazione puntuale. Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto non sussistere elementi specifici idonei a superare la presunzione di pericolosità: la condanna e la formula della contestazione che parla di condotta "allo stato perdurante" indicano persistenza del vincolo associativo, la buona condotta carceraria non è considerata di per sé sufficiente a vittoria della presunzione. Sull'eccezione di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha più volte dichiarato la norma compatibile con la Costituzione, ribadendo l'idoneità della custodia in carcere per i delitti di tipo mafioso. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, codice di procedura penale
La norma è stata interpretata come portatrice di una doppia presunzione: relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta riguardo all'adeguatezza della misura della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa. La presunzione può essere superata solo con elementi specifici (es. dissociazione) e non con la mera buona condotta o il solo decorso del tempo, salvo che sussistano elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari.
Legge n. 47/2015
La riforma del 2015 non ha eliminato la lettura della norma in chiave di presunzione (doppia) per i delitti di stampo mafioso; la giurisprudenza ritiene che l'intervento legislativo non abbia sostanzialmente mutato il principio della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare.
art. 292, comma secondo, lett. c) c.p.p.
Richiamato nella discussione giurisprudenziale circa l'obbligo di motivazione in ordine al tempo trascorso fra fatti e applicazione della misura: esiste un orientamento che ritiene necessario motivare il rilievo del tempo (soprattutto quando si invoca il 'tempo silente'), mentre altro orientamento ritiene che per i reati di mafia la presunzione renda superflua una motivazione specifica sul fattore temporale salvo che emergano elementi di dissociazione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; disciplina le modalità straordinarie di svolgimento del contraddittorio (norma applicata in concreto per il procedimento scritto).
Artt. 3, 13, 27 Cost.
Articoli invocati nella questione di legittimità costituzionale sull'art. 275, comma 3, c.p.p. Il giudice ha ritenuto la questione infondata, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha già dichiarato la compatibilità dell'art. 275, comma 3, con la Costituzione, in considerazione della specifica pericolosità e radicamento delle associazioni mafiose.
Giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 265/2010, n. 191/2020; ordinanza n.136/2017)
Richiamate a sostegno dell'affermazione della costituzionalità e della ragionevolezza della presunzione cautelare per i delitti di natura mafiosa: la Corte ha motivato l'idoneità della custodia carceraria a interrompere i legami con il sodalizio e a tutelare l'ordine pubblico.
Massime di principio
- Per i reati di associazione mafiosa l'art. 275, comma 3, c.p.p. è ancora interpretato dalla giurisprudenza prevalente come fonte di una presunzione favorevole all'applicazione della custodia in carcere: il giudice deve ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo che emergano elementi specifici contrari.
- Una condanna (anche di primo grado) costituisce un forte limite all'azione difensiva che mira a contestare la gravità indiziaria: censure sulla sussistenza della gravità indiziaria risultano in gran parte inammissibili se esiste già una pronuncia di responsabilità.
- Il mero decorso del tempo ("tempo silente") o la buona condotta carceraria, isolatamente considerati, difficilmente sono idonei a superare la presunzione di pericolosità; occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino la reale assenza di attuali esigenze cautelari (es. documentata e comprovata dissociazione dal sodalizio).
- Chi impugna una misura cautelare per reati di stampo mafioso deve fornire elementi di fatto chiari e pregnanti (non generici) che dimostrino la sopravvenuta mancanza di esigenze cautelari; l'onere della prova/specificazione spetta in gran parte alla parte che chiede la revoca o la sostituzione.
- La giurisprudenza non è univoca: esistono orientamenti che attribuiscono maggior rilievo al fattore temporale e richiedono al giudice motivazione puntuale sul "tempo silente"; pertanto, in casi particolari, il tempo può concorrere a rimettere in discussione la misura se corredato da elementi concreti che ne giustifichino la valutazione.
- Le questioni di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p. sono difficilmente accolte alla luce dei precedenti della Corte costituzionale che riconoscono la particolare pericolosità e radicamento delle organizzazioni mafiose e giustificano, in linea generale, l'uso della custodia cautelare.
- In sede operativa, quando si chiede la revoca o sostituzione della custodia per reati associativi, è utile documentare: (a) elementi oggettivi di dissociazione; (b) assenza di contatti e ruoli nel sodalizio; (c) elementi di lungo periodo che dimostrino l'inesistenza di capacità intimidatoria o di reiterazione; e (d) eventuali misure alternative concrete e idonee a neutralizzare i rischi.
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