Cassazione Civile, Ordinanza n. 14397/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
Una sorella aveva convenuto in giudizio le altre due sorelle per ottenere un'indennità di occupazione relativa a due appartamenti facenti parte dell'asse ereditario dei genitori, sostenendo di esserne comproprietaria per un terzo e di essere stata privata del godimento della propria quota. Una delle convenute aveva difeso di avere posseduto l'immobile da sempre uti dominus e di avere maturato l'usucapione, chiedendo la riunione o la sospensione del giudizio di indennità in attesa della definizione di altro processo avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione. In appello la medesima convenuta lamentava: mancata riunione dei giudizi o mancata sospensione per pregiudizialità; errata qualificazione della domanda e sua asserita indeterminatezza; violazione delle regole sul possesso, sul compossesso e sulla successione nel possesso; omessa considerazione del fatto che l'indennità, in presenza di compossesso e usucapione, sarebbe stata dovuta solo da un certo momento; omissioni motivazionali e violazione del contraddittorio. In Cassazione deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme sulla connessione, sulla sospensione e sul litisconsorzio/riunione, per non avere il giudice d'appello considerato la causa sull'usucapione e per avere mal interpretato il primo motivo di appello; 2) violazione delle norme sulla nullità della citazione e sull'ammissibilità dell'eccezione di indeterminatezza della domanda, oltre a vizi motivazionali e di contraddittorio; 3) violazione delle norme sul possesso, sulla successione nel possesso e sulla buona fede, per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante il titolo del possesso e per avere dichiarato nuove alcune censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la mancata riunione di cause connesse sia scelta discrezionale e ordinatoria del giudice, non sindacabile in cassazione; ha inoltre osservato che, in presenza di causa pregiudicante già definita in primo grado, l'eventuale sospensione della causa pregiudicata non ricade nell'art. 295 c.p.c. ma semmai nell'art. 337, comma 2, c.p.c., con potere discrezionale del giudice. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, compresa l'indeterminatezza dell'oggetto, e rende non rilevabile d'ufficio tale vizio; inoltre, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione, le ulteriori argomentazioni della Corte d'appello erano solo ad abundantiam e non censurabili. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la censura non attaccava efficacemente la ratio decidendi di inammissibilità per novità delle deduzioni sulla buona fede e sul possesso, limitandosi a contestare la rilevanza del titolo. La parte soccombente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda di indennità di occupazione.
art. 34 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di connessione e pregiudizialità.
art. 40 c.p.c.
richiamato per sostenere la necessità di riunione o mutamento del rito in presenza di connessione e pregiudizialità.
art. 274 c.p.c.
invocato in relazione alla riunione di procedimenti connessi.
art. 295 c.p.c.
ritenuto non applicabile al caso, perché la causa pregiudicante era già definita in primo grado; la sospensione obbligatoria non operava.
art. 331 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di riunione, ma non accolto.
art. 337, comma 2, c.p.c.
indicato come norma eventualmente pertinente quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato, con sospensione facoltativa.
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia/ultrapetizione, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 115 c.p.c.
invocato per asserito uso di atti di altro fascicolo; la censura non è stata accolta.
art. 132 c.p.c.
richiamato per nullità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto assorbente o comunque infondata la censura.
art. 156, comma 2, c.p.c.
invocato per sostenere la rilevabilità officiosa di nullità della citazione.
art. 164 c.p.c.
la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione; l'indeterminatezza dell'oggetto non è rilevabile d'ufficio se il convenuto si costituisce.
art. 354 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento.
art. 1146 c.c.
richiamato per successione nel possesso e compossesso ereditario, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o non decisiva.
art. 1147 c.c.
richiamato sul possesso di buona fede, ma le relative deduzioni sono state considerate nuove in appello.
art. 1148 c.c.
richiamato in tema di frutti e indennità connessi al possesso, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per novità.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma non è stato ritenuto decisivo.
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione al giudicato della sentenza sull'usucapione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La riunione di cause connesse è rimessa al potere discrezionale del giudice e, in quanto provvedimento ordinatorio fondato su valutazioni di opportunità, non è sindacabile in cassazione.
- La mancata riunione di giudizi connessi non determina di per sé nullità processuale; può assumere rilievo solo in concreto, ad esempio sul regime delle spese, se sia dimostrato un pregiudizio specifico.
- Quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione della causa pregiudicata non opera ex art. 295 c.p.c., ma può essere valutata, in via discrezionale, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, compresa l'eventuale indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi; tale vizio non è rilevabile d'ufficio quando il convenuto si sia costituito.
- In cassazione occorre censurare la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che non colpiscono la ragione decisoria effettiva, come quelle che trascurano la declaratoria di novità della questione in appello.
- Le argomentazioni svolte dal giudice di merito dopo una pronuncia di inammissibilità, se prive di incidenza sul dispositivo, sono rese ad abundantiam e non possono essere utilmente aggredite con ricorso per cassazione.
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