Sentenza n. 2736/2026 - Milano, Sezione 1
per L'ESATTA OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 39/2023, depositata e resa pubblica il 10 luglio 2023, Sez. Lavoro, r.g. 191/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 6 agosto 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 20 settembre 2025 – carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente e disposto l'accredito di 2.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro, n. 39/2023, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere il beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e ad accreditare l'importo complessivo di 2.000 euro, oltre alle spese di lite. Secondo la ricorrente, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 6 agosto 2025, l'Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d'ufficio la nullità della procura alle liti: il mandato autorizzava i difensori a rappresentare la parte in un procedimento da promuovere dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contro il MIUR e articolazioni dell'USR Campania, non già in un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il contenuto della procura era quindi incompatibile con la proposizione del ricorso amministrativo e privo del requisito della specialità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per nullità della procura alle liti. La procura, pur riferendosi genericamente anche a fasi successive, tra cui precetto ed esecuzione, individuava espressamente come giudice competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e come controversia quella contro il MIUR e gli uffici scolastici della Campania, senza alcun elemento idoneo a collegarla alla controversia di ottemperanza proposta davanti al TAR Lombardia contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il giudice ha escluso che la collocazione della procura o la sua notificazione con il ricorso potessero supplire all'incompatibilità del contenuto, richiamando l'orientamento secondo cui la procura deve comunque contenere elementi compatibili con la volontà di proporre lo specifico giudizio e non espressioni univocamente riferite ad altri giudizi o ad altre fasi processuali. È stata inoltre esclusa la sanabilità successiva del vizio mediante regolarizzazione, in conformità al principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025 circa la non applicabilità al processo amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia e del carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura apposta su foglio separato può essere riferibile al ricorso quando la collocazione e la notificazione congiunta consentano di presumere il collegamento con il giudizio; tale meccanismo non sana tuttavia un contenuto incompatibile con il giudizio effettivamente proposto.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione successiva del vizio della procura non è stata ritenuta applicabile al processo amministrativo, secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali; il TAR non ha esaminato nel merito la sua applicazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio della procura.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura alle liti deve contenere elementi idonei a dimostrare la volontà della parte di promuovere lo specifico giudizio amministrativo; è nulla quando indica esclusivamente un procedimento davanti al giudice civile o contiene espressioni univocamente riferite ad altro giudizio, ad altra amministrazione o ad altra fase processuale.
- La collocazione della procura su foglio separato e la sua notificazione unitamente al ricorso possono fondare la presunzione di riferibilità al giudizio solo se il contenuto della procura è compatibile con la proposizione di quel giudizio; tali elementi non valgono a superare un contenuto espresso incompatibile.
- Nel processo amministrativo il vizio di nullità della procura alle liti derivante dalla mancanza di specialità non è sanabile mediante la regolarizzazione successiva prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025.
- Il giudizio di ottemperanza non può essere esaminato nel merito quando la procura alle liti non dimostra la volontà della parte di agire davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione dello specifico titolo giudiziale.
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