Cassazione Penale, Sentenza n. 5590/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rilevando che il provvedimento era stato emesso nei confronti di Eugenio e non di Giuseppe, per cui non poteva ritenersi un mero errore materiale. L'annullamento è stato disposto con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui era stata respinta la sua richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza risultava intestata a Eugenio Chiarolanza (altro erede) e non a lui: erano state attivate procedure autonome sui medesimi beni e il provvedimento impugnato avrebbe in realtà deciso sulla domanda proposta da Eugenio, senza che il giudice dell'esecuzione avesse esaminato i motivi posti dal ricorrente (inclusa la rimozione del vincolo idrogeologico).
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
La menzione segnala che il ricorso è stato trattato secondo la procedura prevista da tale articolo; indica il percorso processuale seguito per l'esame del ricorso in Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per riassumere il motivo di ricorso nella nota introduttiva: impone l'obbligo di riassumere il motivo nelle forme previste e consente la comprensione sintetica del motivo dedotto in Cassazione
Massime di principio
- Se un provvedimento impugnato è intestato ad un soggetto diverso dal ricorrente e decide su istanze promosse da quel terzo, ciò costituisce vizio opponibile e può determinare l'annullamento del provvedimento: non sempre è un mero errore materiale
- Quando più eredi o soggetti promuovono istanze autonome sullo stesso immobile, il giudice deve esprimersi specificamente sulle istanze e sulla loro titolarità; decisioni generiche o rivolte al soggetto errato possono essere rimesse per nuovo esame
- Il ricorrente deve verificare che il provvedimento impugnato sia effettivamente riferibile alla sua domanda; in caso di difformità fra chi ha agito e il destinatario del provvedimento, sussiste motivo di gravame
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad esaminare i motivi posti dal richiedente (es. rimozione di vincoli, questioni tecniche o catastali) e la mancata trattazione di questi punti può configurare vizio di motivazione
- In presenza di errori formali che incidono sulla sostanza (identità del destinatario, mancata valutazione di questioni decisive), la Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo esame piuttosto che a sanare d'ufficio l'errore
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