Ordinanza n. 3295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ministeriale n. 27/2026, nella parte relativa ai termini differenziati per l'inserimento nella prima fascia delle GPS in base al luogo di conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già ricorrenti in primo grado, hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione. Hanno chiesto la riforma dell'ordinanza e l'adozione di misure cautelari idonee a consentire il loro inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028. La censura riguardava la presunta illegittimità della differenziazione introdotta dall'ordinanza ministeriale n. 27/2026 tra candidati con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Italia e candidati con titolo conseguito all'estero, con riferimento ai termini per l'inserimento. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, l'equiparabilità delle due posizioni e l'illegittimità del diverso trattamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto prima facie da escludere l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 27/2026 nella parte in cui prevede un termine differenziato per l'inserimento nella prima fascia delle GPS in relazione al luogo di conseguimento del titolo. La differenziazione è stata ritenuta, allo stato, ragionevole e compatibile con la normativa dell'Unione europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare con la direttiva 2005/36/CE. Il titolo conseguito in Italia è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero necessita di un'ulteriore procedura di riconoscimento, anche in assenza di un sistema armonizzato di formazione nell'Unione europea. Tale procedura è stata inoltre considerata funzionale a garantire l'idoneità degli insegnanti di sostegno destinati a operare con soggetti particolarmente fragili. Non sono state concesse misure cautelari di inserimento con riserva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Direttiva 2005/36/CE
La disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione non impedisce, in via prima facie, una differenziazione operativa tra titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti all'estero quando questi ultimi richiedano una procedura ulteriore di riconoscimento.
Massime di principio
- In assenza di un sistema armonizzato di formazione professionale nell'Unione europea, è prima facie ragionevole distinguere, ai fini dell'inserimento in graduatorie pubbliche, tra un titolo conseguito nello Stato membro che lo considera direttamente valido ed efficace e un titolo conseguito all'estero soggetto a un'ulteriore procedura di riconoscimento.
- La normativa dell'Unione europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali non esclude misure amministrative differenziate collegate alla necessità di verificare previamente l'equivalenza e l'idoneità di un titolo professionale estero.
- Nel settore dell'insegnamento di sostegno, la previsione di verifiche sul riconoscimento dei titoli esteri può essere giustificata dall'esigenza di garantire l'idoneità professionale degli operatori destinati ad assistere soggetti fragili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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