Sentenza n. 296/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del Provvedimento nr. -OMISSIS- D.A.Spo. del -OMISSIS- emesso dal Questore di Pistoia di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio, ufficiali o amichevoli, relative a campionati e tornei nazionali, professionistici e dilettantistici, disputate dalle squadre regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e a tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali di calcio che verranno disputate in Italia e negli altri Stati appartenenti all’U.E., anche se trasmessi in diretta su maxi schermi, per la durata di anni tre dalla data di notifica del provvedimento, nonché di divieto di accesso ai luoghi adiacenti agli stadi e a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasposto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive, notificato in data -OMISSIS-; della Comunicazione prot. MIPG del 29.32024 di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 della Legge 241/90, notificato in data 2.3.2024, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto, non conosciuto e consequenziale, se ed in quanto lesivo per la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Pistoia, della durata di tre anni, relativo all'accesso a competizioni calcistiche e ai luoghi adiacenti, nonché comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, sostenendo l'assenza dei presupposti per il DASPO perché non avrebbe tenuto comportamenti violenti, né partecipato a episodi di violenza o istigazione alla violenza connessi alla manifestazione sportiva. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, l'insufficienza della motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo eccessiva la durata triennale del divieto. Ha prospettato anche la violazione dell'art. 16 Cost. e il difetto assoluto del presupposto e di istruttoria, assumendo che i fatti non fossero stati accertati in sede penale. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, depositando una relazione, filmati e fotografie. Dagli elementi acquisiti risultava che, durante il derby Pistoiese-Aglianese, il ricorrente era stato coinvolto in un diverbio all'interno dello stadio con alcuni tifosi della squadra avversaria e che, dopo la partita, in un bar adiacente, aveva sferrato due pugni al volto di un altro soggetto presente allo stadio; per tali fatti era stato denunciato all'autorità giudiziaria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto provati, mediante filmati e fotografie, sia il diverbio verificatosi all'interno dello stadio, che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, sia la successiva aggressione all'esterno, consistita in due pugni al volto sferrati dal ricorrente. Tali condotte, realizzate durante e in diretta connessione temporale con la manifestazione sportiva, erano idonee a evidenziare un pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica e integravano i presupposti dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, anche perché il ricorrente era stato denunciato per fatti violenti. Il giudice ha escluso che fosse necessario un definitivo accertamento penale: per una misura amministrativa di prevenzione è sufficiente una valutazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio probabilistico dell'elevata attendibilità e del più probabile che non. Il DASPO può essere adottato anche in presenza di un pericolo di lesione dell'ordine pubblico, senza necessità che il danno si sia già verificato. La durata triennale è stata ritenuta proporzionata alla progressione della condotta violenta, aggravata dal ruolo del ricorrente quale componente di una società sportiva e dal coinvolgimento di altri tifosi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
“a coloro che siano denunciati per fatti di violenza su persone o cose posti in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive” e a coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto “una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze”
Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione applicabile sia a chi sia stato denunciato per fatti violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sia a chi abbia tenuto una condotta concretamente orientata alla partecipazione a episodi violenti o intimidatori idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del DASPO è sufficiente quando espone gli elementi di fatto dai quali l'autorità desume la pericolosità della condotta e la necessità della misura.
art. 16 Cost.
La limitazione della libertà di circolazione connessa al DASPO è stata ritenuta legittima in presenza dei presupposti preventivi previsti dalla legge e di una misura proporzionata alla condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il DASPO appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e può essere adottato sulla base di un pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza che sia necessario attendere la certezza penale della responsabilità del destinatario o un definitivo accertamento giudiziario dei fatti.
- Ai fini dell'adozione del DASPO sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento probabilistico caratterizzato da elevata attendibilità e dal criterio del più probabile che non.
- Il presupposto del DASPO può ricorrere anche quando la condotta si svolga in luoghi adiacenti allo stadio e in connessione temporale e causale con la manifestazione sportiva, se essa è idonea a incidere sull'ordine e sulla sicurezza pubblica.
- La misura del DASPO è legittima anche in presenza di un pericolo di lesione dell'ordine pubblico, senza necessità che si sia già verificata una lesione effettiva.
- La durata del DASPO rispetta il principio di proporzionalità quando è motivata e commisurata alla gravità e alla progressione della condotta violenta, nonché alle concrete circostanze dell'episodio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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