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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7055/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva escluso la gravità indiziaria sufficiente per le esigenze cautelari, contestando la valutazione motivazionale del Tribunale in ordine al valore probatorio della geolocalizzazione e dei dati del traffico telefonico. Il ricorrente deduce che tali elementi, letti nella loro dimensione dinamica e unitamente ad altri riscontri (tabulati, sequenza di chiamate, contatti tra i correi, tracciati grafici di geolocalizzazione, immagini) costituiscono un quadro corroborante e non mero dato isolato; inoltre rileva, incidentalmente, un errore di impostazione rispetto alla disciplina transitoria dell'art. 1, comma 1-bis del d.l. n. 132/2021, ma riconosce che nel caso i dati erano stati acquisiti dopo l'entrata in vigore della norma.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per un nuovo esame. Ha rilevato che, pur essendo errata l'argomentazione del ricorrente circa l'applicabilità della disposizione transitoria (i dati erano stati acquisiti dopo l'entrata in vigore della norma), il ricorso era fondato sul piano della insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato in tema di gravità indiziaria. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato il carattere dinamico e il complesso degli elementi (sequenza delle intercettazioni, tracciati di geolocalizzazione, tabulati, riscontri fotografici e la ricostruzione contenuta nell'ordinanza genetica) e ha quindi disposto il riesame tenendo conto delle osservazioni del pubblico ministero e del provvedimento originario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178

    I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi

    La Corte osserva che la disposizione transitoria non si applica se i dati sono stati acquisiti dopo l'entrata in vigore della norma. In generale la norma limita l'uso, a carico dell'imputato, dei dati di traffico telefonico acquisiti anteriormente, impiegandoli solo unitamente ad altri elementi e solo per determinati reati; nel caso di specie, tuttavia, i dati erano successivi alla data di entrata in vigore, per cui la limitazione non operava.

Massime di principio

  • Il dato di geolocalizzazione o il tabulato telefonico non va valutato come elemento isolato: deve essere letto nel suo aspetto dinamico e in correlazione con le altre risultanze (sequenza delle chiamate, contatti tra soggetti, immagini, tabulati), per poterne riconoscere valore indiziario qualificato.
  • La sussistenza della gravità indiziaria richiede una motivazione compiuta che consideri l'insieme degli elementi emersi e la loro coerente ricostruzione logico-fattuale; la carenza motivazionale su questo punto è causa di annullamento con rinvio.
  • La disposizione transitoria dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021 limita l'utilizzo dei dati di traffico acquisiti anteriormente alla sua entrata in vigore, ma non si applica ai dati acquisiti successivamente: va verificata la data di acquisizione dei dati prima di invocare il vincolo.
  • Sequenze cronologiche di chiamate, assenza di comunicazioni durante il viaggio (che può indicare co-presenza nello stesso veicolo), e tracciati grafici di geolocalizzazione costituiscono elementi tipici di corroborazione che, presi insieme, possono rafforzare la prova indiziaria.
  • Nei procedimenti cautelari il giudice deve prendere in esame anche la ricostruzione contenuta nell'ordinanza genetica e i riscontri investigativi prodotti dall'accusa; trascurare tali elementi può rendere la decisione non adeguatamente motivata.

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