Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1175/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura Decreto Flussi 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato istanza di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale in favore di un cittadino straniero e aveva ottenuto il nulla osta. In sede di convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione, la Prefettura aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca per carenze documentali e insufficienza della capacità reddituale, risultante dall'asseverazione richiesta. Il ricorrente aveva integrato la documentazione, depositando una nuova asseverazione dalla quale risultavano un fatturato e un reddito relativi al 2022 pari a euro 29.958 e un reddito d'impresa relativo al 2023 pari a euro 45.903,38. La Prefettura ha comunque revocato il nulla osta, ritenendo insufficiente la capacità economica dell'impresa alla luce delle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023. È stato dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 44 del d.l. n. 73/2022, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, con particolare riferimento al difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il provvedimento non avrebbe spiegato per quali ragioni il reddito indicato nella nuova asseverazione fosse insufficiente, essendo pari a euro 45.903,38 e, a suo avviso, idoneo all'assunzione del lavoratore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020, richiamato dalla circolare ministeriale n. 3/2022, subordina l'ammissione alla procedura al possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio dell'esercizio precedente non inferiore a euro 30.000 annui. La stessa disciplina richiede che la capacità reddituale sia verificata in relazione a ciascun lavoratore da assumere. Poiché il reddito e il fatturato riferiti al 2022 erano pari a euro 29.958, risultavano inferiori alla soglia minima. Il reddito di euro 45.903,38 riferito al 2023 non poteva essere utilizzato, poiché riguardava un'annualità successiva a quella di presentazione della domanda; comunque, sarebbe stato insufficiente per l'assunzione di due lavoratori, e la Prefettura ha evidenziato che il datore aveva presentato tre richieste di nulla osta, una delle quali già definita positivamente secondo l'ordine cronologico. Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo agevolmente ricostruibile il percorso logico del provvedimento sulla base degli atti istruttori e del richiamo alle circolari ministeriali, conosciute dal ricorrente e puntualmente richiamate nelle sue difese. Il TAR non ha accolto neppure le censure relative al difetto di istruttoria e alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, tenuto conto di quanto già liquidato nella fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 42 d.l. n. 73/2022

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della procedura di emersione e del nulla osta; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    Costituisce la base normativa del nulla osta rilasciato e della documentazione asseverata relativa alla capacità economica del datore di lavoro.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.

    La soglia di euro 30.000 deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio dell'esercizio precedente alla domanda.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha ritenuto comunque legittima la revoca, escludendo i vizi denunciati.

  • D.P.C.M. 27 settembre 2023

    Individuato quale fonte della procedura Decreto Flussi 2023 nell'ambito della quale è stata presentata l'istanza di nulla osta.

  • Circolare ministeriale n. 3/2022

    In relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.

    La capacità economica minima deve essere verificata distintamente per ciascun lavoratore da assumere e sulla base dell'ultima annualità utile.

  • Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022

    Richiamata quale parametro applicativo per la verifica della soglia reddituale richiesta al datore di lavoro.

  • Circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023

    Richiamata insieme alla circolare INL n. 3/2022 quale criterio per la verifica della capacità economica necessaria all'assunzione.

Massime di principio

  • Nella procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il requisito della capacità economica del datore di lavoro deve essere verificato sulla base del reddito imponibile o del fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda.
  • La soglia minima di reddito o fatturato prevista per il datore di lavoro deve essere verificata in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere; pertanto, la disponibilità economica complessiva non può essere automaticamente riferita a più assunzioni senza considerare il numero dei lavoratori richiesti.
  • Un dato reddituale riferito a un'annualità successiva a quella di presentazione della domanda non è idoneo, secondo la disciplina applicata nella decisione, a sostituire il requisito reddituale che doveva risultare dall'ultima annualità utile al momento della domanda.
  • Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento di revoca richiama la disciplina applicabile e gli atti istruttori consentono di ricostruire agevolmente le ragioni dell'insufficienza reddituale, anche mediante il riferimento a circolari conosciute dal destinatario e utilizzate nelle sue stesse difese.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.