Cassazione Penale, Sentenza n. 6833/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lofti Boussaffara era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 14/2017 per avere, quale posteggiatore abusivo, violato il divieto di accesso al piazzale Giovan Battista Quinci di Mazara del Vallo imposto con provvedimento del Questore di Trapani del 12/08/2019 e notificato il 23/08/2019; era stato condannato a quattro mesi di reclusione. Con ricorso per cassazione, affidato all'avv. Walter Marino, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione del fatto che il provvedimento non era stato tradotto nella lingua madre (tunisino) e dunque l'imputato non avrebbe potuto comprendere il divieto, non avendo la consapevolezza richiesta per la responsabilità; ha altresì censurato il diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa per motivazione insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la conoscenza della lingua italiana possa essere accertata anche sulla base di elementi processuali oggettivi (es. elezione di domicilio, reiterate violazioni del divieto senza mai eccepire incomprensione), e che nel caso concreto sussistessero plurimi elementi logici idonei a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e la consapevolezza del divieto. Ha inoltre ritenuto legittimo e adeguatamente motivato il diniego della sostituzione della pena da parte della Corte d'appello, in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato e della sua elevata capacità a delinquere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 14 del 2017, art. 10, comma 2
La norma punisce l'inosservanza del provvedimento interdetttivo del Questore. La Corte ha ritenuto che la consapevolezza del destinatario rispetto al contenuto del provvedimento può essere desunta anche da elementi di fatto (reiterate violazioni, comportamenti) e non richiede necessariamente la traduzione formale quando vi siano elementi che dimostrino la conoscenza della lingua italiana.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 e ss.
La disciplina sulla conversione/sostituzione della pena prevede un potere discrezionale del giudice del merito. La Corte ha ricordato che la valutazione dell'idoneità della pena sostitutiva dipende da valutazioni personali e di fatto (modalità del fatto, personalità del condannato, prognosi di reinserimento) e che tali valutazioni, debitamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità se rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 c.p.p. consente che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e all'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La conoscenza della lingua italiana da parte di un imputato straniero può essere accertata anche sulla base di elementi oggettivi rilevabili dagli atti (es. elezione di domicilio, comportamenti reiterati nel luogo del divieto, assenza di contestazioni sulla comprensione del provvedimento) e non richiede necessariamente la traduzione del provvedimento se sussistono elementi che provino la comprensione.
- La mancata eccezione tempestiva della mancata comprensione di un provvedimento amministrativo può essere valutata negativamente: sollevare per la prima volta la questione in cassazione è usualmente inefficace se non si documentano fatti nuovi e concreti (es. grado di istruzione, tempo di permanenza nello Stato).
- Il diniego della sostituzione di una pena detentiva con una pena alternativa rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è sostanzialmente legittimo se fondato su una motivazione che consideri la personalità del condannato, i precedenti e la probabilità di reinserimento sociale.
- In giudizio di legittimità la Corte controlla la correttezza giuridica e la motivazione; le valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice del merito non sono sindacabili se logiche e coerenti.
- In situazioni analoghe, è consigliabile che l'interessato segnali tempestivamente e in sede di merito eventuali difficoltà linguistiche e produca elementi concreti (certificazioni, attestazioni, documenti) a sostegno dell'asserita incomprensione, pena l'inefficacia della censura in sede di cassazione.
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