Sentenza n. 366/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - della deliberazione Giunta Comunale n. 83 del 28 settembre 2022, pubblicata nell'albo pretorio on-line del medesimo comune dal 10 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022 (affissione n. 920/2022) e dell’allegato “documento preliminare alla progettazione”; - di ogni altro atto connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che approva il documento preliminare alla progettazione per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel piano di comparto Taccerie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione comunale e il documento preliminare alla progettazione, sostenendo che tali atti prevedessero l'acquisizione, ove necessaria, di una strada privata e la realizzazione di un ulteriore tratto viario su una porzione del cortile di due abitazioni. Hanno dedotto travisamento dei fatti, erroneità e carenza della motivazione, eccesso di potere, violazione degli artt. 11 e 16 del d.P.R. 327/2001 e degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omesso avviso di avvio del procedimento, violazione delle distanze tra la strada progettata e le abitazioni, inesistenza o decadenza e inattuabilità del piano Taccerie, nonché ingiustizia manifesta, difetto di proporzionalità ed eccesso di potere. Hanno inoltre chiesto un accertamento tecnico sullo stato dei luoghi. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo l'applicabilità del rito abbreviato relativo alle procedure di occupazione ed espropriazione, nonché il difetto di interesse a ricorrere, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività. Il documento preliminare alla progettazione, non previsto dagli artt. 8 e seguenti del d.P.R. 327/2001, ha natura meramente programmatoria e si colloca al di fuori del procedimento espropriativo, sicché non si applica il termine processuale abbreviato previsto per gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione. Ha invece accolto l'eccezione di carenza di interesse e dichiarato il ricorso inammissibile. Il documento impugnato non costituisce neppure un vero progetto preliminare: prevede infatti lo svolgimento successivo dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ovvero, secondo l'impostazione richiamata nell'atto, del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo. In ogni caso, il progetto preliminare, salvo che contenga statuizioni immediatamente lesive o riguardi opere strategiche nazionali con localizzazione già definita e vincolo espropriativo contestuale, non è normalmente impugnabile, perché la lesività concreta si manifesta con il progetto definitivo. Nel caso concreto, la deliberazione si limitava a programmare le modalità eventualmente future dell'intervento, lasciando all'amministrazione la possibilità di ricorrere ad acquisizioni consensuali, di modificare le scelte progettuali o di non realizzare la strada, in particolare il tratto previsto sul cortile privato. L'indicazione delle superfici e del costo dei lavori aveva carattere meramente sommario e indicativo; inoltre, non risultavano specificate le fonti di finanziamento e l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche era prospettato come successivo. Pertanto gli atti non producevano una lesione attuale e concreta, restando impregiudicata la possibilità di impugnare i futuri atti immediatamente lesivi. L'istanza di accertamento tecnico non è stata esaminata perché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 8 e ss. d.P.R. 327/2001
Il documento preliminare alla progettazione non è previsto tra gli atti del procedimento espropriativo e, nel caso concreto, resta esterno a tale procedimento.
artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001
Norme richiamate dai ricorrenti in relazione al procedimento espropriativo e alla partecipazione; la loro violazione non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse a ricorrere.
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il rito abbreviato non si applica perché gli atti impugnati sono esterni alla procedura espropriativa e hanno natura programmatoria.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Il termine processuale abbreviato non è applicabile al documento preliminare alla progettazione oggetto di causa.
art. 45, comma 1, c.p.a.
La disciplina del deposito del ricorso entro il termine abbreviato non opera quando la controversia non rientra nel rito speciale dell'art. 119 c.p.a.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Norme richiamate dai ricorrenti per l'omesso avviso di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 23 d.lgs. 50/2016
Il documento impugnato richiama lo sviluppo della progettazione in livelli successivi, confermando la sua natura non definitiva e non immediatamente lesiva.
art. 24 d.lgs. 50/2016
Il richiamo alla progettazione e al coordinamento della sicurezza nelle fasi successive evidenzia che l'intervento progettuale doveva ancora essere sviluppato.
Massime di principio
- Un atto comunale di programmazione preliminare di un'opera pubblica, privo di autonoma efficacia conformativa o espropriativa e suscettibile di modifiche, non è immediatamente impugnabile per carenza di interesse, salvo che contenga statuizioni direttamente lesive della posizione del privato.
- La lesività dell'intervento viario o dell'opera pubblica normalmente si consolida con l'approvazione del progetto definitivo, nel quale sono compiutamente individuati i lavori, la localizzazione e gli elementi necessari alle autorizzazioni; il progetto preliminare è autonomamente impugnabile solo se produce una lesione immediata e diretta o, nei casi previsti, se localizza definitivamente opere strategiche nazionali con contestuale apposizione del vincolo espropriativo.
- L'indicazione meramente sommaria delle superfici interessate e del costo stimato dei lavori, accompagnata dalla previsione di successive modifiche progettuali e dall'assenza di una concreta definizione del finanziamento e dell'intervento, non rende attuale la lesione della posizione dei proprietari.
- Un documento preliminare alla progettazione non previsto dalla disciplina del procedimento espropriativo e avente contenuto programmatorio non rientra, per ciò solo, nel rito abbreviato previsto per gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione.
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