Sentenza n. 5002/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo fondato su una precedente condanna penale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il Questore di Ferrara aveva respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, richiamando una condanna del 2020 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’interessato aveva dedotto la violazione dell’art. 9, comma 4, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88/2023, sostenendo che l’amministrazione avesse applicato un automatismo fondato sulla mera esistenza del precedente penale, senza valutare la risalenza e la lieve entità del fatto, la durata del soggiorno e il percorso di integrazione sociale e lavorativa. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono state riproposte le medesime censure. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il decreto penale di condanna era stato opposto e che il successivo giudizio penale si era concluso con assoluzione, con la sola confisca delle dosi di stupefacente, sicché il presupposto penale utilizzato nel diniego non era più efficace né rappresentativo della situazione dell’interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il diniego. Il provvedimento amministrativo era fondato su un presupposto penale erroneamente ricostruito, poiché la condanna richiamata era stata superata dall’assoluzione intervenuta nel successivo giudizio. Tale errore incideva sulla valutazione di pericolosità sociale, che non risultava aggiornata e conforme agli esiti definitivi del procedimento penale. Il Collegio ha inoltre ribadito che il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di precedenti penali. L’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, individualizzata e adeguatamente motivata della pericolosità sociale, effettuando un effettivo bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l’interesse dello straniero all’inserimento sociale. Devono essere considerati, tra gli altri elementi, la durata del soggiorno, i legami familiari, la stabilità lavorativa, il reddito, la dimora e il complessivo radicamento nel territorio. Nel caso concreto il provvedimento non aveva esaminato adeguatamente il soggiorno in Italia dal 2016, l’ingresso come minore straniero non accompagnato, il percorso scolastico e professionale, l’attività lavorativa stabile dal 2019 e il contratto a tempo indeterminato dal 2023. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; ai fini del diniego il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La disposizione impone una valutazione concreta della pericolosità sociale e un bilanciamento motivato tra le esigenze di sicurezza pubblica e il grado di integrazione e radicamento dello straniero; non consente un automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti penali.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente, nel quadro della contestazione del diniego del titolo di soggiorno e della necessità di una valutazione individualizzata della posizione dello straniero.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego deve essere adeguatamente motivato, dando conto della concreta valutazione della pericolosità sociale e degli elementi favorevoli relativi alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La condanna originariamente richiamata dall’amministrazione riguardava tale fattispecie penale, ma il relativo titolo è stato ritenuto superato dall’assoluzione intervenuta nel successivo giudizio penale.
art. 380 c.p.p.
Richiamato nel testo dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 quale parametro per la considerazione delle condanne penali nella valutazione della pericolosità.
art. 381 c.p.p.
Richiamato nel testo dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la considerazione, limitatamente ai delitti non colposi, delle condanne penali nella valutazione della pericolosità.
Massime di principio
- Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposto in via automatica per la sola esistenza di precedenti o condanne penali, ma richiede una valutazione concreta, attuale e individualizzata della pericolosità dello straniero.
- La valutazione di pericolosità sociale deve essere fondata su un titolo penale correttamente ricostruito e aggiornato rispetto agli esiti definitivi del procedimento penale; non può basarsi su una condanna divenuta priva di efficacia perché superata da una successiva assoluzione.
- Nell’esaminare la domanda di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione deve motivatamente bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con l’interesse dello straniero all’inserimento nel tessuto sociale.
- Il giudizio di bilanciamento deve considerare, tra gli altri elementi, la durata del soggiorno, i legami familiari, la stabilità dell’attività lavorativa, il reddito, la dimora e il complessivo percorso di integrazione e radicamento nel territorio nazionale.
- La motivazione del diniego è insufficiente quando omette di confrontarsi con elementi documentati di integrazione sociale e lavorativa potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione di pericolosità sociale.
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