Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16566/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La vicenda origina da un'azione risarcitoria promossa dalla liquidazione coatta amministrativa di una società di intermediazione mobiliare nei confronti di amministratori, sindaci, eredi di un amministratore deceduto e altri soggetti coinvolti, per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali asseritamente subiti dalla società in conseguenza di condotte illecite di promotori finanziari e dell'assenza di adeguati sistemi di controllo e vigilanza. In appello la Corte territoriale aveva escluso l'estinzione del giudizio civile ex art. 75 c.p.p. Avverso tale decisione sono stati proposti ricorso principale e ricorsi incidentali. Nel giudizio di cassazione, però, il ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso con accettazione della controparte; analogamente hanno rinunciato i ricorrenti incidentali, con accettazione della parte resistente. La questione decisa dalla Cassazione è dunque esclusivamente processuale: presa d'atto delle rinunce e conseguente estinzione del giudizio di legittimità, senza esame dei motivi di merito.

La decisione

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione sia quanto al ricorso principale sia quanto ai ricorsi incidentali, dando atto delle rinunce depositate e delle relative accettazioni. Non provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c. Aggiunge che, in caso di estinzione del giudizio, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.p.

    richiamato come parametro rispetto al quale la Corte d'appello aveva escluso l'estinzione del giudizio civile; la Cassazione non entra nel merito di tale questione perché il giudizio si estingue per rinuncia ai ricorsi.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    consente di non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in caso di estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità sia per il ricorso principale sia per il ricorso incidentale cui la rinuncia si riferisca.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della decisione impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità, la Corte può non provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Le questioni di merito o di rito decise dalla sentenza impugnata restano assorbite quando interviene la rinuncia ai ricorsi con accettazione delle parti interessate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.