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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16470/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Anselmi impugnava la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Ha articolato due motivi: (1) errore di applicazione della legge penale perché mancavano elementi per ritenere che fosse consapevole dei precedenti delle persone incontrate o che le frequentazioni fossero abituali; (2) la misura di prevenzione era stata sospesa per l'esecuzione della detenzione (sospensione dal 2 marzo 2017) e poi ritenuta riattivata il 12 aprile 2018 senza che fosse stata previamente verificata la persistenza della pericolosità sociale, in contrasto con la disciplina introdotta dall'art. 14 d.lgs. 159/2011 (commi 2-bis e 2-ter) e con la giurisprudenza costituzionale che ha limitato la portata del comma 2-ter.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo (assorbente) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.162/2024: la sospensione della sorveglianza speciale per l'esecuzione della pena (a partire dal 2/3/2017) è perdurata fino a quando il Tribunale non ha verificato la persistenza della pericolosità sociale; poiché questa verifica non è stata effettuata prima del presunto ripristino del 12/4/2018, la misura doveva intendersi sospesa e le prescrizioni successive a tale data non potevano produrre effetti. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste (art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 75, comma 2

    La Corte d'appello aveva ritenuto integrata la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (frequentazione di soggetti pregiudicati). La Cassazione ha però escluso la rilevanza penale delle condotte accertate in quanto intervenute durante il periodo di sospensione della misura.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art. 14, commi 2-bis e 2-ter (introdotti dalla legge 17 ottobre 2017, n.161)

    Il comma 2-ter prevedeva la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e subordinava la verifica della persistenza della pericolosità al decorso di due anni. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la locuzione 'se esso si è protratto per almeno due anni', determinando che la verifica deve avvenire caso per caso e che la sospensione permane fino alla effettiva verifica da parte del Tribunale.

  • Sentenza Corte costituzionale n.162/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte del comma 2-ter che richiedeva che lo stato detentivo si fosse protratto per almeno due anni, affermando la necessità di una verifica giudiziale caso per caso della persistenza della pericolosità sociale dopo la detenzione.

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, nei casi previsti, di annullare senza rinvio quando non sussistono i presupposti per il reato; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma per pronunciare l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 27, comma 3

    Richiamato dalla Corte costituzionale per sottolineare la funzione rieducativa della pena: non si può presumere a priori che pene detentive fino a due anni siano incapaci di svolgere funzione rieducativa; ciò impone la verifica caso per caso della persistenza della pericolosità.

Massime di principio

  • Se una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è sospesa per l'esecuzione di una pena detentiva, essa resta sospesa fino a che il Tribunale non verifichi espressamente la persistenza della pericolosità sociale: ogni prescrizione della misura non può produrre effetti nel periodo di sospensione.
  • Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.162/2024 non può più operare una presunzione automatica di non necessità di verifica se la detenzione non ha superato i due anni: la verifica deve essere effettuata caso per caso.
  • Le condotte contestate come violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale commesse durante il periodo di sospensione non possono costituire reato; pertanto va sempre controllata la cronologia tra sospensione/riattivazione della misura e le condotte contestate.
  • In casi simili l'onere probatorio/procedurale grava sul giudice/procuratore: prima di fondare una imputazione per violazione della misura occorre verificare l'esistenza formale e sostanziale della misura al momento delle condotte contestate.
  • Il difensore può proporre eccezioni prospettando l'illegittimità della riattivazione della misura in assenza della verifica di persistenza della pericolosità; tale argomento può essere decisivo e assorbente rispetto ad altri motivi di ricorso.
  • Nei procedimenti disciplinati dalla sorveglianza speciale è fondamentale verificare gli atti amministrativi e giudiziari (provvedimenti di sospensione, decreti di riattivazione, verbali di verifica della pericolosità) per valutare la rilevanza penale delle condotte.

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