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Sentenza

Sentenza n. 496/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 147/2024 emessa dal Tribunale di Trieste, Sez. Lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, accertando sulla base della documentazione prodotta che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 147/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 147/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Il ricorso lamentava la mancata ottemperanza del Ministero alla pronuncia; il testo non indica ulteriori motivi o specifiche statuizioni della sentenza da eseguire.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, la materia del contendere cessa.
  • L'adempimento tardivo del giudicato non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, liquidate a favore del ricorrente, né il rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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