Cassazione Penale, Ordinanza n. 09642/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentita la riproposizione in cassazione di questioni di merito già dedotte e respinte in appello con motivazione esente da vizi logici censurabili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato il fatto come truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., escludendo che si trattasse di un mero illecito civile. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata in termini civilistici. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente ripetitiva di doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ampia e puntuale, e che il ricorrente proponeva solo una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte richiama la qualificazione del fatto come truffa, valorizzando la sussistenza di artifizi e raggiri e affermando che il fatto conserva rilevanza penale, con esclusione della riqualificazione come mero illecito civile.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a reiterare doglianze già proposte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione del merito o di una lettura alternativa degli elementi fattuali, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato puntualmente le questioni dedotte.
- La qualificazione di una condotta come truffa richiede la verifica della presenza di artifizi o raggiri; in presenza di tali elementi, la pretesa di degradare il fatto a illecito civile è infondata se la motivazione del giudice di merito è coerente e completa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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