Sentenza n. 4299/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento delle determinazioni di rigetto adottate dall'I.N.P.S. (note 25 luglio 2024, prot. n. 2307 e 21 settembre 2023, prot. n. 2249), nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 e per la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a provvedere al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla sopra citata norma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni dell'INPS di rigetto della richiesta di ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni previdenziale e datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente ricalcolo e pagamento della maggiore indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell'art. 21 della legge n. 124/2007, dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, degli artt. 15 e 16 del regolamento del comparto sicurezza e della disciplina interna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, erroneità della motivazione e sussistenza dei presupposti per il beneficio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere l'amministrazione competente alla liquidazione dell'indennità.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pur richiamando l'orientamento secondo cui, nelle controversie relative a diritti soggettivi concernenti la liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'amministrazione datrice di lavoro normalmente non è legittimata a contraddire, il Collegio ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva nella fattispecie concreta, poiché la disciplina speciale applicabile derivava da atti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, recanti classifica di segretezza e non conosciuti dall'INPS, la cui acquisizione è stata necessaria per decidere. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il DPCM n. 1/2011, come modificato dal DPCM n. 1/2020, applicabile al personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza, stabilisce all'art. 118, comma 1-bis, che i sei scatti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spettano soltanto al personale cessato per limiti di età, decesso, dispensa o inabilità permanente, non anche a quello cessato a domanda. Il TAR ha inoltre escluso l'applicabilità agli interessati degli artt. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e 1911 del d.lgs. n. 66/2010, poiché essi, dopo il transito definitivo nel ruolo unico del contingente speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come funzionari AISI, erano stati collocati in congedo illimitato dalle amministrazioni militari di provenienza. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
benefici economici dei sei scatti stipendiali
Il beneficio invocato non è stato ritenuto applicabile ai ricorrenti in ragione della disciplina speciale propria del personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza.
art. 1911 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione, invocata congiuntamente all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, non è stata ritenuta applicabile a soggetti definitivamente transitati nel ruolo unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocati in congedo illimitato dalle amministrazioni militari di provenienza.
art. 118, comma 1-bis, DPCM n. 1/2011, come modificato dal DPCM n. 1/2020
il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spetta solo al personale cessato dal servizio per limiti di età, decesso, dispensa e inabilità permanente e non anche al personale cessato dal servizio a domanda
La disciplina speciale limita il beneficio dei sei scatti alle tassative ipotesi di cessazione indicate e lo esclude per la cessazione a domanda.
art. 21 legge n. 124/2007
Richiamata dai ricorrenti nel quadro delle norme asseritamente violate, senza autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme asseritamente violate, senza autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale applicabile a una determinata categoria di personale pubblico prevede il beneficio dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita soltanto per cessazione per limiti di età, decesso, dispensa o inabilità permanente, il beneficio non spetta al dipendente cessato volontariamente a domanda.
- Il successivo e definitivo transito di personale proveniente da amministrazioni militari nel ruolo unico di un'amministrazione civile, con contestuale collocamento in congedo illimitato presso l'amministrazione di provenienza, impedisce di applicare al trattamento di buonuscita le disposizioni previste per il personale militare, quando il rapporto rilevante ai fini del trattamento è disciplinato dalla normativa speciale del nuovo ruolo.
- In una controversia relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'amministrazione già datrice di lavoro, normalmente priva di legittimazione a contraddire su diritti soggettivi previdenziali, può essere mantenuta nel giudizio quando la disciplina speciale applicabile deriva da atti da essa adottati e classificati come riservati, non conosciuti dall'ente previdenziale e necessari per la decisione.
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