Sentenza n. 5790/2026 - Roma, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma - sez. lavoro, n. 6589/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma - sezione lavoro, n. 6589/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza esecutiva del giudice civile, deducendo che il Ministero non aveva adempiuto alla statuizione di condanna al pagamento contenuta nel titolo. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità: il ricorrente non aveva dimostrato di avere notificato il titolo esecutivo al Ministero secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, né aveva fornito prova della decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha applicato l'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, secondo cui le amministrazioni statali devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti esecutivi comportanti il pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima della scadenza di tale termine non è possibile procedere all'esecuzione forzata. La disciplina è applicabile anche al giudizio di ottemperanza e impone al creditore di dimostrare la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione. Tale prova costituisce un onere della parte, non surrogabile dai poteri istruttori del giudice, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a. Il TAR ha inoltre escluso che la generica affermazione dell'avvenuta notifica potesse essere valorizzata in base al principio di non contestazione, poiché non dimostrava il rispetto delle specifiche modalità prescritte dalla legge. Non essendo stata prodotta alcuna prova della notificazione, non era possibile verificare la decorrenza del termine dilatorio. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il Ministero si è costituito solo formalmente.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme, il creditore deve dimostrare la notificazione del titolo all'amministrazione, presso la sua sede reale, e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
La prova della notificazione del titolo esecutivo grava sulla parte ricorrente e non può essere acquisita d'ufficio dal giudice mediante i propri poteri istruttori.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato alle parti avviso in camera di consiglio del profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio, consentendo la decisione sulla relativa questione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di un titolo esecutivo, è necessario che il creditore dimostri la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La prova dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo e delle modalità con cui essa è stata effettuata costituisce un onere della parte ricorrente e non può essere supplita dai poteri istruttori del giudice amministrativo.
- La generica allegazione dell'avvenuta notifica del titolo non è sufficiente a dimostrare l'adempimento delle peculiari formalità richieste dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; in mancanza di tale prova, il ricorso per ottemperanza è inammissibile.
- Il principio di non contestazione non esonera il creditore dall'onere di provare la notificazione del titolo esecutivo secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
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