Sentenza n. 4352/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 1741/2025, emessa in data 1 agosto 2025 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente. Ha rappresentato che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, che il titolo era stato notificato il 1° agosto 2025 e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento, la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L'amministrazione si è costituita senza dimostrare l'avvenuto adempimento. È stata inoltre richiesta l'applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che erano decorsi sia il termine processuale per la proposizione dell'ottemperanza sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora fosse decorso il termine temporale stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Al commissario sono stati attribuiti i compiti di stanziare eventualmente le somme, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato e siano decorsi i termini applicabili, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione della decisione entro un termine assegnato, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio non può più essere rispettato per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo di esecuzione può convertirsi nell'erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta e l'ordine di esecuzione del giudicato non comportano automaticamente l'applicazione dell'astreinte, la cui concessione richiede una valutazione di equità e di adeguatezza rispetto alle circostanze concrete.
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