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Sentenza

Sentenza n. 405/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 28.02.2025 n. 254.

Giustizia amministrativa202501411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 28 febbraio 2025, n. 254. Il Ministero si è costituito per resistere. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti, priva di qualsiasi riferimento alla sentenza da ottemperare, all'autorità giudiziaria adita e alla specifica controversia. Il ricorrente ha sostenuto che la procura dovesse considerarsi speciale perché apposta in calce al ricorso, benché contenuta in documento separato congiunto informaticamente all'atto, invocando l'applicabilità dell'art. 83, comma 3, c.p.c. nel processo amministrativo. Ha inoltre sostenuto, implicitamente, la possibilità di superare il difetto mediante le regole tecniche sul deposito telematico e mediante rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e deve identificare l'oggetto della controversia; nel giudizio di ottemperanza deve contenere un riferimento puntuale alla sentenza da eseguire, con indicazione del numero e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata. La procura depositata era invece assolutamente generica e non indicava né l'autorità giudiziaria adita né la sentenza oggetto dell'ottemperanza. Il TAR ha escluso l'applicabilità, per colmare tale carenza, dell'art. 83, comma 3, c.p.c., poiché la disciplina del c.p.a. sulla procura speciale e sulla relativa nullità è completa e non presenta lacune. Le regole tecniche del d.P.C.S. 22 maggio 2020 qualificano la procura come apposta in calce solo ai fini tecnico-operativi del deposito telematico e non possono trasformare in speciale una procura priva di qualsiasi indicazione della controversia. È stata altresì esclusa la rimessione in termini per errore scusabile, trattandosi di requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e non di nullità sanabile mediante rinnovazione. L'errore scusabile, inoltre, richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, nella specie insussistenti. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso; nel giudizio di ottemperanza deve consentire l'individuazione specifica della controversia e della sentenza da eseguire.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno al codice di procedura civile non opera quando la disciplina del processo amministrativo è completa e non presenta lacune.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, applicabile in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non ravvisati nel caso concreto.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso [...]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

    La disposizione, riferita al processo civile, non è applicabile per colmare la disciplina completa del processo amministrativo e comunque riguarda le modalità di collocazione e collegamento della procura, non l'assenza di specificità del mandato.

  • art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020

    La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.

    La disposizione contiene regole tecnico-operative sul deposito telematico e non attribuisce carattere speciale a una procura generica priva dell'indicazione della controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato concesso alle parti un termine per il deposito di memorie in relazione alla questione rilevata dal Collegio sulla genericità della procura.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di ottemperanza la procura alle liti deve essere specifica e contenere un riferimento puntuale alla sentenza da eseguire, con indicazione almeno del numero e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata; una procura generica determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La qualificazione della procura come apposta in calce o congiunta informaticamente al ricorso riguarda la modalità di formazione o deposito dell'atto e non supplisce alla mancanza di specificità del mandato quanto all'oggetto della controversia.
  • Il rinvio esterno al codice di procedura civile non consente di applicare nel processo amministrativo disposizioni sulla procura quando il codice del processo amministrativo disciplina compiutamente il requisito e le conseguenze della sua mancanza.
  • Il difetto di procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, deve sussistere al momento della proposizione del giudizio e non è sanabile mediante rinnovazione della procura prevista per le nullità processuali.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile per la mancata specificità della procura speciale quando la regola applicabile è risalente e non ricorrono né obiettiva incertezza normativa né grave impedimento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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