Sentenza del 10/03/2017 n. 2223 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposte sul reddito - Irpef - Spettanza della detrazione del 50% per l'indennità di volo al personale in quiescenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate, negli anni 2011-2013, sulla pensione nella parte derivante dalle indennità di navigazione e di volo percepite durante il servizio. Invocava l'articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986, che limita al 50% la tassabilità dell'indennità di volo, sostenendo che tale agevolazione dovesse applicarsi anche alla quota di pensione e all'indennità una tantum collegate alle indennità percepite in servizio.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile il beneficio fiscale alla quota di pensione riferibile all'indennità di volo. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza. Ha stabilito che la detassazione al 50% riguarda esclusivamente l'indennità corrisposta al personale effettivamente in servizio e non può essere estesa al trattamento pensionistico del personale in quiescenza. La pensione costituisce infatti un autonomo trattamento economico e fiscale, anche se nel suo calcolo sono state considerate le indennità percepite durante il servizio. Il rimborso è stato quindi dichiarato non dovuto e il contribuente è stato condannato alle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 51, comma 6, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
L'agevolazione consiste nella limitazione al 50% della tassabilità dell'indennità di volo.
La norma si applica all'indennità di volo percepita dal personale durante l'effettivo svolgimento del servizio aereo. Non si estende alla pensione, agli aumenti pensionistici o alle indennità una tantum riconosciute dopo il collocamento in quiescenza.
Articolo 346 c.p.c.
Le ulteriori questioni sollevate nel primo grado e non espressamente riproposte devono intendersi rinunziate.
Le domande e le eccezioni non riproposte in appello si considerano abbandonate.
Articolo 15, D.Lgs. n. 546/1992
Le spese del processo tributario seguono la soccombenza, salvo diversa motivazione; nel caso concreto sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Cassazione civile, ordinanza n. 1421 del 26 gennaio 2015
L'agevolazione tributaria prevista dall'articolo 51, comma 6, D.P.R. n. 917/1986 si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento pensionistico del personale in quiescenza.
La Corte di cassazione conferma che il beneficio fiscale è collegato alla concreta prestazione lavorativa a bordo di un aereo e non alla successiva pensione calcolata tenendo conto delle indennità di volo.
Cassazione civile, ordinanza n. 16319 del 2013
L'agevolazione non può essere estesa all'aumento della pensione e all'indennità una tantum previsti per i militari che abbiano percepito indennità di aeronavigazione e di volo.
Il trattamento pensionistico e le prestazioni una tantum conservano una natura distinta dall'indennità di volo originaria e non beneficiano della tassazione ridotta.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate a una particolare attività lavorativa devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a prestazioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
- Quando una componente retributiva rileva nel calcolo della pensione, ciò non significa che la pensione conservi la medesima natura fiscale della componente originaria.
- La detassazione dell'indennità di volo presuppone l'effettivo svolgimento del servizio in volo e il relativo disagio o rischio; viene meno quando il beneficiario è già collocato in quiescenza.
- Per ottenere il rimborso, il contribuente deve dimostrare che la somma assoggettata a imposizione rientra ancora nella specifica categoria agevolata, non essendo sufficiente il suo collegamento storico con un'indennità percepita durante il servizio.
- In casi analoghi, occorre distinguere tra indennità di volo direttamente corrisposta durante il rapporto di lavoro, pensione determinata anche sulla base di tali indennità e prestazioni una tantum: solo la prima beneficia, secondo questo orientamento, della tassazione limitata al 50%.
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