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Sentenza

Sentenza n. 955/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 0007223 del 2 luglio 2025, con cui SCR Piemonte ha comunicato a Baxter l'estensione alla Regione Basilicata dei massimali della gara di cui al Settimo Appalto Specifico (gara n° 131/2023) nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione a suo tempo indetto dalla stessa SCR Piemonte (gara n° 95/2021), e la connessa adesione della predetta Regione Basilicata alla Convenzione in essere fra SCR Piemonte e Baxter; - della nota prot. n. 0008660 del 4 agosto 2025, con cui SCR Piemonte ha replicato all'atto di significazione, diffida e messa in mora notificatole in data 22 luglio 2025 nel quale Baxter le aveva intimato di annullare in autotutela la predetta nota prot. n. 0007223/2025, respingendo le argomentazioni ivi dedotte e confermando il contenuto della nota da ultimo detta; - di ogni altro atto - ancorché allo stato sconosciuto - ai predetti atti annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresa, ove esistente, la determinazione con cui la Regione Basilicata ha deciso di aderire alla Convenzione che SCR Piemonte intrattiene con Baxter; nonché per la declaratoria di inefficacia, ove esistente, dell'accordo (o convenzione, o contratto, o che dir si voglia), parimenti allo stato sconosciuto, intercorso fra SCR Piemonte e Regione Basilicata avente ad oggetto l'adesione della seconda alla predetta Convenzione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 04.12.2025: - della determina dirigenziale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM n. prot. 000051746 del 7.11.2025, ricevuta via PEC in pari data; - delle determine dirigenziali dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza n. prot. 2025/D.01425 del 16.10.2025, ricevuta via PEC il 21.11.2025, e n. prot. 304 dell’1.4.2025, allo stato non conosciuta; - della nota della Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP n. prot. 20250109205 del 19.11.2025 ricevuta via PEC in pari data; - delle determinazioni della Direzione Generale della Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata n. prot. 13BA.2025.D.000104 del 28.3.2025 e n. prot. 236036 dell’1.10.2025, nonché della nota della medesima Direzione Generale n. prot. 77643 del 31 marzo 2025, allo stato non conosciute; - delle note di SCR Piemonte n. prot. U0011200 del 21.10.2025, esibita nel presente giudizio il 25.11.2025, n. prot. 10660 dell’8.10.2025 e n. prot.10707 del 9.10.2025, allo stato non conosciute; - delle note della Regione Basilicata del 18.7.2023 e 31.7.2025 citate nella nota di SCR Piemonte del 21.10.2025, allo stato non conosciute; - di ogni altro atto – ancorché allo stato sconosciuto – ai predetti atti annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 09.01.2026: - dell’autorizzazione di SCR Piemonte all’adesione della Regione Basilicata alla predetta Convenzione, conseguente alla richiesta della medesima Regione del 20.3.2025, entrambe allo stato sconosciute; - della delibera dirigenziale della ASL Matera n° prot. 438 del 28 marzo 2025, di presa d’atto della delibera dirigenziale della Regione Basilicata n° prot. 13BA.2025.D00104 del 28.03.2025, nonché dell’omologa delibera di estremi ignoti adottata dalla ASL di Potenza, ove esistente, entrambe allo stato sconosciute; - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM n. 1424 del 12.12.2025, ricevuta via PEC in pari data, di presa d’atto delle richieste di rinegoziazione pervenute dopo l’imposizione della rinegoziazione stessa; - delle note della Regione Basilicata di nn. prott. ignoti, recanti le date del 22.10.2025 e 30.10.2025, concernenti comunicazioni dell’autorizzazione di SCR Piemonte all’adesione della Regione Basilicata alla predetta Convenzione, allo stato sconosciute e citate nella deliberazione della ASL Matera n° prot. 1424/2025; -di ogni altro atto – ancorché allo stato sconosciuto – ai predetti atti annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202501986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di autorizzazione e adesione della Regione Basilicata a una convenzione quadro stipulata da SCR Piemonte, nonché successivi atti delle aziende sanitarie lucane di applicazione della convenzione e rinegoziazione dei prezzi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente, già aggiudicataria di una gara indetta da SCR Piemonte per la fornitura di farmaci, ha impugnato l’autorizzazione di SCR all’adesione della Regione Basilicata alla relativa convenzione, la richiesta di adesione e gli atti successivi delle aziende sanitarie lucane. Ha dedotto la violazione della disciplina europea e nazionale sui sistemi dinamici di acquisizione, sugli affidamenti e sulle modifiche dei contratti pubblici, nonché della lex specialis della gara. Secondo la ricorrente, la convenzione non avrebbe consentito l’adesione successiva di una regione non contemplata originariamente dagli atti di gara, né l’utilizzo dell’aumento del quinto d’obbligo per soddisfare fabbisogni di amministrazioni diverse da quelle inizialmente previste. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per sviamento, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’incompetenza territoriale del TAR Piemonte, la mancata impugnazione dell’atto lesivo e il difetto o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’ha respinta. Ha ritenuto che la decisione di una stazione appaltante di aderire a una convenzione quadro costituisca espressione di potestà pubblicistica di auto-organizzazione e configuri un affidamento diretto, mentre l’autorizzazione della centrale di committenza presuppone una valutazione pubblicistica di ammissibilità e sostenibilità dell’estensione soggettiva e oggettiva della convenzione. Anche gli atti successivi delle aziende sanitarie, pur eventualmente contrattuali, sono stati considerati direttamente conseguenti all’adesione contestata e ricompresi nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di procedure di affidamento; la controversia sulla rinegoziazione dei prezzi rientra inoltre nella giurisdizione amministrativa quando la revisione non sia automatica e vincolata, ma espressione di potere autoritativo e discrezionale. Il TAR ha invece accolto l’eccezione di incompetenza territoriale. L’oggetto del giudizio non è la gara originaria di SCR nel suo complesso, ma la successiva adesione della Regione Basilicata e gli atti applicativi, i cui effetti si producono esclusivamente nel territorio lucano. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., prevale il criterio dell’efficacia spaziale dell’atto su quello della sede dell’autorità emanante; nelle controversie relative a procedure di affidamento occorre quindi considerare il luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto finale e di esecuzione delle forniture. La causa è stata dichiarata devoluta alla competenza territoriale del TAR Basilicata, dinanzi al quale può essere riassunta nei termini di legge. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    il criterio dell'efficacia spaziale dell'atto impugnato prevale comunque su quello della sede dell'autorità emanante

    La competenza territoriale si determina, per gli atti contestati, in base al luogo in cui si producono gli effetti diretti dell’atto finale, non alla sede dell’amministrazione emanante.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    Rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie concernenti procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese quelle relative ad atti di adesione a una convenzione che costituiscano un affidamento diretto.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Le controversie sulla revisione dei prezzi appartengono alla giurisdizione esclusiva amministrativa quando la revisione costituisce esercizio di potere autoritativo e discrezionale, anziché applicazione automatica e vincolata di un rapporto paritetico.

  • art. 15 c.p.a.

    La pronuncia sulla competenza resa all’esito della cognizione di merito in pubblica udienza assume la forma della sentenza; l’ordinanza è prevista per la decisione cautelare o per la specifica camera di consiglio sulla competenza.

  • art. 92, comma 5, c.p.a.

    Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza

    Le precedenti ordinanze istruttorie, interlocutorie o cautelari di rigetto prive di espresso riferimento alla competenza non precludono la successiva decisione sulla competenza nella sentenza di merito.

  • art. 55, comma 9, c.p.a.

    La valutazione cautelare è sommaria e interinale e non vincola il giudice nella successiva cognizione piena.

Massime di principio

  • La decisione di una stazione appaltante di aderire a una convenzione quadro costituisce esercizio di potestà pubblicistica di auto-organizzazione e configura un affidamento diretto; l’autorizzazione della centrale di committenza, quando prevista, implica una valutazione pubblicistica sull’ammissibilità e sulla sostenibilità dell’estensione soggettiva e oggettiva della convenzione.
  • Gli atti esecutivi adottati dalle amministrazioni sanitarie in diretta conseguenza dell’adesione a una convenzione quadro possono rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la loro contestazione investa la legittimità dell’affidamento o la scelta discrezionale del canale di approvvigionamento.
  • La controversia sulla revisione dei prezzi di un contratto pubblico appartiene alla giurisdizione esclusiva amministrativa quando la revisione non sia automatica e vincolata, ma derivi dall’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale dell’amministrazione.
  • Ai fini della competenza territoriale, quando non è contestata la gara originaria nel suo complesso ma un successivo affidamento o atto applicativo i cui effetti sono localizzati, prevale il luogo di produzione degli effetti diretti e di esecuzione delle prestazioni sulla sede della stazione appaltante o dell’autorità emanante.
  • Le ordinanze cautelari o istruttorie non determinano, salvo espresso contenuto decisorio nei casi previsti dalla legge, una preclusione all’esame successivo della giurisdizione o della competenza nella sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoCompetenza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

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