Sentenza n. 4517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi uso caccia, fondato sul rinvio a giudizio dell’interessato per reati di corruzione, falsità ideologica in atti pubblici e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva presentato il 4 maggio 2021 domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi uso caccia. La Questura, dopo il preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e l’esame delle controdeduzioni, aveva respinto l’istanza con decreto del 3 agosto 2021, ritenendo ostativo il rinvio a giudizio risultante dal certificato dei carichi pendenti. Il TAR Molise aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti due motivi. Con il primo, l’appellante ha sostenuto che la proroga legale dei titoli di polizia prevista dall’art. 103, comma 2, d.l. 18/2020, durante l’emergenza COVID-19, avrebbe mantenuto valida la licenza fino al 30 giugno 2022 e avrebbe impedito alla Questura di definire la domanda di rinnovo senza previamente adottare un provvedimento di revoca. Sono stati dedotti violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 3 e ss. l. 241/1990 e dell’art. 103, comma 2, d.l. 18/2020, nonché errore sui presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Con il secondo motivo, l’appellante ha contestato la valutazione di inaffidabilità e di insussistenza della buona condotta, sostenendo che i fatti oggetto del procedimento penale non erano collegati all’uso delle armi, che non aveva precedenti o condanne per reati violenti o connessi alle armi e che la Questura non aveva adeguatamente valutato i fatti e la sua personalità. Sono stati dedotti, tra l’altro, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 3 e ss. l. 241/1990 e degli artt. 10, 39 e 43 ss. r.d. 773/1931, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, travisamento, errore sui presupposti, sproporzione e perplessità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Molise. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la proroga legale della validità del porto d’armi non neutralizzasse automaticamente la domanda di rinnovo presentata dall’interessato dopo l’entrata in vigore della proroga. L’Amministrazione aveva quindi il dovere di istruire e decidere l’istanza, mentre spettava eventualmente all’interessato revocarla se avesse preferito avvalersi della proroga. Il decreto questorile riguardava esclusivamente il rinnovo richiesto e non costituiva, neppure implicitamente, revoca del titolo ancora valido; non era pertanto necessario un autonomo procedimento di secondo grado. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di detenzione e porto d’armi, rispetto ai quali non sussistono posizioni di diritto soggettivo. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione negativa fondata sul rinvio a giudizio per una pluralità di reati, tra cui corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e disposizioni contro l’immigrazione clandestina. Ai fini del requisito della buona condotta previsto dall’art. 43, comma 2, r.d. 773/1931, non è necessario che l’interessato sia stato condannato per reati connessi all’uso delle armi o lesivi dell’integrità delle persone o delle cose. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 2, d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020
Tutti i certificati, attestati permessi concessioni autorizzazioni (...) in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
La proroga legale della validità del titolo non neutralizza automaticamente una domanda di rinnovo già presentata; l’Amministrazione deve comunque istruirla e definirla, salvo che l’interessato revochi l’istanza.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
La Questura ha comunicato il preavviso di rigetto e consentito all’interessato di presentare controdeduzioni prima dell’adozione del diniego.
art. 43, comma 2, r.d. 773/1931
Il requisito della buona condotta per il porto d’armi può essere negato sulla base di una valutazione discrezionale di inaffidabilità; non è necessario che l’interessato abbia riportato condanne per reati connessi all’uso delle armi o lesivi dell’integrità delle persone o delle cose.
artt. 10, 39 e 43 ss. r.d. 773/1931
La disciplina dei titoli di polizia in materia di armi attribuisce all’Amministrazione ampi poteri valutativi a tutela dell’affidabilità del richiedente.
artt. 319, 321, 110, 112, 81, 479 e 61 c.p.
Il rinvio a giudizio per i reati indicati è stato considerato, insieme agli altri elementi del caso, quale base della valutazione amministrativa negativa sull’affidabilità e sulla buona condotta.
art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, d.lgs. 286/1998
Il rinvio a giudizio anche per reati concernenti l’immigrazione clandestina è stato ritenuto elemento rilevante nella valutazione discrezionale di affidabilità del richiedente.
Massime di principio
- La proroga legale della validità di una licenza di porto d’armi non determina automaticamente la neutralizzazione di una domanda di rinnovo presentata dall’interessato durante il periodo di proroga; l’Amministrazione deve istruire e definire l’istanza, salvo che il richiedente scelga di revocarla per avvalersi della proroga.
- Il provvedimento di diniego del rinnovo di una licenza di porto d’armi, adottato in risposta a una specifica domanda di rinnovo, non costituisce revoca, neppure implicita, del titolo ancora valido; non richiede quindi l’instaurazione di un autonomo procedimento di secondo grado finalizzato alla revoca.
- In materia di porto e detenzione di armi l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità valutativa, poiché l’ordinamento non riconosce un diritto soggettivo al conseguimento o al rinnovo del relativo titolo di polizia.
- Ai fini del requisito della buona condotta previsto dall’art. 43, comma 2, r.d. 773/1931, il diniego del porto d’armi non presuppone una condanna per reati connessi all’uso delle armi o lesivi dell’integrità delle persone o delle cose; è sufficiente una valutazione non manifestamente irragionevole dell’inaffidabilità dell’interessato, anche sulla base di un rinvio a giudizio per reati diversi.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa di affidabilità in materia di armi si arresta davanti a valutazioni discrezionali non manifestamente irragionevoli, adeguatamente collegate agli elementi risultanti dal procedimento.
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