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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33920 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2005, notificati il 29 dicembre 2008. Ha sostenuto che il Comune avesse applicato una nuova rendita catastale maggiorata, utilizzabile soltanto per le annualità successive alla notificazione, e che gli accertamenti fossero tardivi e fondati su una base imponibile errata. Ha inoltre dedotto un errore matematico nel calcolo dell’imposta e lamentato l’omessa pronuncia su una richiesta di risarcimento relativa a un diverso avviso poi annullato in autotutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che non si trattava di una nuova rendita catastale, ma di una rendita già iscritta e conosciuta, oggetto soltanto di rivalutazione legale; pertanto, essa poteva essere utilizzata anche per le annualità precedenti alla notificazione. Ha ritenuto infondata o comunque tardiva la censura sulla decadenza del Comune, applicando il termine quinquennale previsto dalla legge n. 296 del 2006. La contestazione dell’errore di calcolo è stata considerata nuova e quindi inammissibile in appello, anche se la relativa perizia poteva astrattamente essere prodotta. La domanda risarcitoria è stata ritenuta estranea alla giurisdizione tributaria e proponibile davanti al giudice ordinario. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400 euro, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, art. 52, u.c.

    La base imponibile ICI degli immobili censiti in catasto deve essere calcolata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, applicando i moltiplicatori e le rivalutazioni previste dalla legge.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Disciplina i poteri e i termini dell’attività di accertamento ICI. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta comunque infondata perché risultava applicabile il termine quinquennale successivo previsto dalla legge n. 296 del 2006.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74

    La limitazione dell’efficacia retroattiva degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale opera per le nuove attribuzioni o rettifiche notificate al contribuente; non si applica allo stesso modo quando la rendita era già iscritta e conosciuta e vi è stata soltanto una rivalutazione legale.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171

    Prevede un termine quinquennale per l’accertamento dei tributi locali e si applica anche ai rapporti d’imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove. Una contestazione sull’errore di calcolo dell’imposta, se non formulata in primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2

    Consente in linea generale la produzione di nuovi documenti in appello, ma tale facoltà non consente di introdurre una nuova causa di opposizione o una nuova eccezione, come una contestazione del calcolo mai proposta in precedenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    Delimita la giurisdizione tributaria. La domanda di risarcimento per comportamenti illeciti dell’amministrazione, autonoma rispetto al rapporto tributario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4

    Impone una motivazione sufficiente della sentenza tributaria. Non vi è nullità quando il giudice recepisce la tesi di una parte, purché abbia svolto un esame autonomo e comprensibile delle questioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, impone, ove dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già versato.

Massime di principio

  • Una rendita catastale già iscritta e conosciuta non equivale necessariamente a una nuova rendita notificata: la mera rivalutazione legale può essere applicata anche alle annualità precedenti alla notificazione.
  • Le contestazioni relative a rendita, base imponibile, calcolo dell’imposta e decadenza devono essere formulate tempestivamente già nel primo grado; non è normalmente possibile introdurre in appello un motivo nuovo.
  • La possibilità di produrre nuovi documenti in appello non permette di sanare la tardiva introduzione di una nuova eccezione o di una nuova contestazione sostanziale.
  • Una perizia di parte può essere inutilizzabile non perché la produzione documentale in appello sia sempre vietata, ma perché è diretta a sostenere una censura processualmente nuova e quindi inammissibile.
  • Le domande risarcitorie contro un ente impositore, fondate su comportamenti illeciti autonomi rispetto alla determinazione del tributo, devono essere proposte davanti al giudice ordinario e non nel processo tributario.
  • Il fatto che una sentenza riprenda la tesi dell’amministrazione non comporta di per sé nullità: è sufficiente che il giudice mostri di aver valutato le contrapposte difese e motivi in modo chiaro e autonomo.

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