Cassazione Penale, Ordinanza n. 36824/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La conferma della responsabilità per ricettazione e del trattamento sanzionatorio già disposto in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di ricettazione, ritenendo l'imputato coinvolto nel concorso nel reato avente a oggetto accumulatori risultati provenienti da un furto presso il sito gestito da Wind Telecomunicazioni in Gerocarne. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il contestato concorso in ricettazione, sostenendo genericamente carenze probatorie e una diversa lettura delle emergenze; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 648, quarto comma, c.p., nonché, in sostanza, per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di questioni già esaminate e respinte in appello e comunque volto a una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché il rilevante disvalore della vicenda, le conseguenze dannose per la persona offesa e il numero nonché il valore non irrisorio dei beni impedivano il riconoscimento della particolare tenuità e della correlata attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la vicenda presenti rilevante disvalore, conseguenze dannose apprezzabili per la persona offesa e un numero non trascurabile di beni di valore non irrisorio oggetto della ricettazione.
art. 62 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando, per quantità e valore dei beni e per gli effetti dannosi prodotti, il pregiudizio non può dirsi tenue.
art. 606 c.p.p.
Le censure che mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio o che si risolvono in doglianze generiche sulla motivazione sono estranee al sindacato di legittimità, salvo specifici travisamenti della prova.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove quando la doglianza si limiti a prospettare una lettura alternativa delle emergenze processuali già esaminate dai giudici di merito.
- La censura per travisamento della prova deve indicare uno specifico errore percettivo o rappresentativo del materiale probatorio decisivo; non è sufficiente formulare rilievi generici sulle presunte insufficienze motivazionali.
- La circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, del numero dei beni, del loro valore e delle conseguenze dannose per la persona offesa; essa va esclusa quando tali elementi mostrino un disvalore non lieve.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta se il pregiudizio economico derivante dal fatto non presenta carattere realmente marginale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue automaticamente nei limiti di legge.
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