Cassazione Penale, Sentenza n. 793/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato parzialmente l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 3/03/2022 che aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni sequestrati alla ricorrente (terza interessata). Il sequestro era stato disposto, in via preventiva e finalizzato alla confisca cd. "allargata" (art. 240-bis c.p.), in relazione alle indagini nei confronti del padre, Giuseppe D'Amico, indagato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e altri reati. La ricorrente contestava motivazione apparente e travisamento della prova, deducendo che il Tribunale avrebbe esteso irragionevolmente la presunzione di illecita provenienza ai beni acquisiti dal nucleo familiare in periodi non compatibili con i c.d. reati-spia, e forniva spiegazioni specifiche per singoli beni (immobile acquistato con mutuo nel 2020, terreno comprato con contributo della madre nel 2019, auto usata nel 2018, somme su conti correnti derivanti da lavoro/dal centro estetico). Denunciava inoltre errori nella valutazione della capacità reddituale e nella quantificazione delle rate del mutuo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro sia ammesso solo per violazione di legge e, in particolare, quando vi sia motivazione del tutto mancante o meramente apparente; nel caso di specie la motivazione del Tribunale era ritenuta esaustiva e congrua rispetto all'accertata sproporzione patrimoniale (anni 2018-2021) e alle allegazioni difensive, sicché le censure della ricorrente risultavano come censure di merito e di fatto improprie per la Corte di cassazione. La Corte inoltre ha osservato che la ricorrente era munita di procura speciale, per cui il ricorso era formalmente ammissibile, ma materialmente infondato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca cd. allargata: possono essere sottoposti a sequestro e confisca beni di cui l'indagato risulti formale titolare o che abbia a disposizione, quando sussista sproporzione tra valore dei beni e redditi leciti e non sia fornita adeguata giustificazione della loro provenienza
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie di associazione di tipo mafioso: nella vicenda è il reato-spia a carico del padre, la cui sussistenza in chiave di gravità indiziaria giustifica la misura cautelare reale nei limiti ritenuti dal Tribunale
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il Tribunale ha agito nel quadro di tale norma integrandola con la disciplina di cui all'art. 240-bis c.p.
art. 100 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'esigenza, per il ricorso di terzi interessati contro provvedimenti cautelari, della procura speciale conferita all'avvocato procuratore speciale (richiesto quale requisito formale)
art. 325 cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione per cassazione dei provvedimenti in materia cautelare; la Corte ricorda che il ricorso è ammesso per violazione di legge e, nel caso di misure reali, per motivazione mancante o meramente apparente
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. "allargata" può colpire anche beni formalmente intestati a terzi quando sussista sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e non venga fornita una giustificazione esaustiva della provenienza.
- L'onere probatorio della sproporzione grava sull'accusa; tuttavia, una volta dimostrata la sproporzione, il titolare formale deve fornire una spiegazione esauriente e documentata della lecita provenienza delle risorse impiegate (la mera esibizione degli atti di acquisto non è di per sé sufficiente).
- La regola della "ragionevole prossimità temporale" impone di valutare non solo la data formale di acquisto ma il momento del pagamento o dei significativi incrementi di valore: acquisti troppo anteriori al fatto-spia possono essere esclusi, ma la valutazione è fattuale e richiede un esame complessivo.
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro l'impugnazione è ammessa solo per motivi di violazione di legge o quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente; censure che richiedono una rinnovata valutazione dei fatti o della prova sono inammissibili.
- Per il ricorso proposto da terzi interessati è necessario il conferimento di procura speciale all'avvocato; l'assenza di adeguata specificità nelle censure costituisce motivo di inammissibilità.
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