Cassazione Penale, Sentenza n. 22795/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la copia forense integrale di uno smartphone acquisito presso Vincenzo Armanna (estrazioni effettuate con modalità Full File System e con Cellebrite UFED). Il pubblico ministero aveva rilasciato alla difesa solo la porzione di dati relativa alle chat tra Armanna e i ricorrenti, rifiutando la consegna dell'intero contenuto e degli eventuali software necessari alla lettura. I ricorrenti hanno impugnato tale rifiuto sostenendo violazione del diritto di difesa, vizio della perimetrazione dell'accertamento tecnico irripetibile (art. 360 c.p.p.) e che l'oggetto dell'accertamento era stato indebitamente rideterminato in contrasto con le istanze difensive.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ritenuto ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 366, comma 2 c.p.p. e ha condiviso il ragionamento del Giudice di merito secondo cui l'accertamento tecnico irripetibile sul dispositivo acquisito era strumentale all'accertamento della genuinità delle chat tra Armanna, Descalzi e Granata. La Corte ha rilevato che tale finalità era sufficientemente manifestata negli avvisi e nei verbali (compreso l'uso del software "Cellebrite UFED Premium ver. 7.16.1.10") e che per ragioni tecniche l'estrazione delle chat può richiedere l'acquisizione dell'intero archivio whatsapp senza estendere indebitamente l'oggetto dell'accertamento a contenuti non pertinenti. Perciò non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa né illegittima postuma delimitazione dell'oggetto; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Predisposizione dell'udienza camerale per l'esame dell'opposizione al diniego del PM; utilizzata per celebrare l'incidente di opposizione ai sensi dell'art. 366 comma 2.
art. 366, comma 2 cod. proc. pen.
Rimessione al Giudice per le indagini preliminari dell'opposizione al provvedimento del PM; il Collegio ha ritenuto ammissibile l'opposizione per ottenere la copia dei risultati dell'accertamento tecnico irripetibile.
art. 360 cod. proc. pen.
Regola l'accertamento tecnico non ripetibile: la Corte ha interpretato l'atto come strumentale all'estrazione della genuinità delle chat e ha ritenuto che la finalità investigativa, anche se non dettagliata parola per parola nel provvedimento, risultava sufficiente e manifestata negli avvisi e verbali, legittimando l'accertamento.
art. 248 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di consegna/acquisizione di cose e documenti: il Giudice ha considerato il collegamento tra l'acquisizione ex art. 248 e l'accertamento ex art. 360 per definire il perimetro operativo delle operazioni tecniche.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferita nella censura dei ricorrenti come norma da rispettare a pena di nullità nell'ambito delle notifiche e comunicazioni; la Corte non ha ritenuto sussistente una nullità che invalida il procedimento.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, commi 8 e 9, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23 commi 8 e 9)
Richiamato come regola procedurale applicabile allo svolgimento del procedimento in questione; indicata la corretta applicazione delle norme emergenziali procedurali.
Sez. 6, n. 37045 del 15/10/2002 (giurisprudenza)
Citata per l'orientamento secondo cui l'opposizione al diniego del PM può essere trattata dall'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 e che il GIP può disporre l'esame e l'estrazione di copia della documentazione sequestrata.
Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)
L'estrazione della copia con modalità tali da assicurarne la conformità all'originale e la sua immodificabilità è prevista allo scopo di preservare il dato acquisito isolandolo dal sistema che lo contiene, impedendone la successiva elaborazione, trasformazione o eliminazione...
Principi sui dati informatici: distinzione tra copia-immagine (clone) e semplice copia; necessità di garantire l'integrità e la ripetibilità degli accertamenti. La Corte ha applicato questi principi per ritenere legittima l'acquisizione e l'uso di copie forensi strumentali all'estrazione delle chat.
Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015 (giurisprudenza)
Richiamata in relazione alla non tipizzazione delle procedure di estrazione dati e alla necessità che le modalità assicurino conformità e immodificabilità del dato; utile per giustificare l'uso di strumenti forensi come Cellebrite.
Massime di principio
- Il rifiuto del pubblico ministero di consegnare copia forense integrale può essere impugnato con opposizione ai sensi dell'art. 366 c.p.p.; il GIP può trattare l'incidente in udienza camerale ai sensi dell'art. 127.
- Un accertamento tecnico irripetibile disposto ai sensi dell'art. 360 c.p.p. può essere considerato strumentale all'estrazione di contenuti specifici (es. chat) e, per esigenze tecniche, la loro deposizione puo' scaturire dall'acquisizione dell'intero archivio del dispositivo senza che ciò implichi automaticamente indebita estensione dell'oggetto dell'accertamento.
- Per ottenere l'accesso alla copia forense integrale, la difesa dovrebbe documentare e motivare la rilevanza dell'intero contenuto e richiedere con precisione modalità e strumenti di estrazione; tardive opposizioni o istanze possono essere meno efficaci se le finalità investigative risultano già chiaramente esplicitate negli avvisi e nei verbali.
- La corte applica i principi della giurisprudenza (Sez. U. Andreucci) sulla copia-immagine: è fondamentale garantire integrità, conformità e immodificabilità dei dati acquisiti; le esigenze tecniche dell'estrazione possono giustificare l'acquisizione di dataset più ampi purché funzionali alla finalità investigativa.
- Se la difesa ritiene che vi sia stata una limitazione illegittima del diritto di difesa, è strategico produrre in modo documentato le ragioni di necessita' della copia integrale e contestare tempestivamente la mancata esibizione degli atti o dei provvedimenti che avrebbero dovuto definire l'oggetto dell'accertamento.
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