Cassazione Penale, Sentenza n. 4974/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 04/06/2021 che aveva riqualificato le condotte indicate nel capo B da tentata estorsione a tentata truffa, confermato la condanna per la truffa indicata nel capo A (con declaratoria di prescrizione per le condotte fino al 20/12/2012) e rideterminato la pena. Il ricorso sosteneva che i fatti del capo A erano truffe consumate e che le sei richieste di denaro oggetto del capo B erano semplici ripetizioni della medesima condotta fraudolenta già consumata; quindi non potevano costituire un autonomo reato di truffa, neppure tentata, e l'applicazione della continuazione e della pena era errata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sei richieste contenute nei messaggi del capo B presentassero connotazioni autonome e distinte rispetto ai fatti del capo A, per una cesura cronologica e logica (intervenute dopo che la persona offesa aveva deciso di non continuare la 'terapia') e perché per ottenere le erogazioni successive erano necessarie ulteriori attività fraudolente. Richiamando la giurisprudenza sulla truffa a consumazione prolungata, la Corte ha concluso che si trattava di più comportamenti integranti distinti reati di truffa, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato. In aggiunta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, a disporre il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Cass. Pen., sent. 2/12/2016 n. 53667 (Bellucci)
Richiamata per il principio secondo cui la truffa a consumazione prolungata si realizza quando la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile a un unico comportamento fraudolento; viceversa, si configurano fatti autonomi quando per ottenere erogazioni successive è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente
Massime di principio
- Per qualificare come unico reato di truffa 'a consumazione prolungata' occorre che le erogazioni successive siano riconducibili alloriginario comportamento fraudolento senza necessità di nuove attività ingannevoli
- Se per ottenere pagamenti successivi sono necessari ulteriori artifici o raggiri posti in essere dopo la cesura temporale o logica, si configurano plurimi reati autonomi di truffa
- La distinzione cronologica e logica tra le condotte è fondamentale: comportamenti intervenuti dopo la volontà della vittima di interrompere linterazione possono essere autonomamente rilevanti
- Anche nelle ipotesi di qualificazione come reati distinti, le regole sulla continuazione possono comunque comportare effetti sulla determinazione della pena; la disciplina della continuazione interna ed esterna può portare a un aumento della pena
- Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni e condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dellart. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di impugnare
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