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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento dell'Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. del 3.12.2025 di aggiudicazione alla Intercom Dr. Leitner S.r.l. della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di n° 1 spazzatrice stradale 5 mc, n. 077476/2025 (CIG B876F4EC12), comunicato in pari data; - dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice e, in particolare: - del verbale della Commissione giudicatrice n. 5 del 2.12.2025 con cui la Commissione ha rivalutato l’offerta di Intercom Dr. Leitner S.r.l. a seguito delle contestazioni formulate da Moderma S.r.l. con nota del 21.11.2025, ed ha confermato la piena ammissibilità e conformità dell’offerta tecnica presentata dall'operatore economico Intercom Dr. Leitner S.r.l.; - della nota di riscontro dell’Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. del 9.12.2025 all’istanza di riesame in autotutela inviata da Moderma S.r.l. in data 5.12.2025 a seguito della presa visione del verbale della Commissione giudicatrice n. 5 del 2.12.2025, con cui l'Azienda Servizi Municipalizzata di Merano ha confermano integralmente le valutazioni e le conclusioni della Commissione Giudicatrice; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso e allo stato non conosciuto, ivi compresi e, nei limiti dell'interesse, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, con i relativi allegati della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di n° 1 spazzatrice stradale 5 mc (CIG B876F4EC12); - per l’effetto, in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, con richiesta di subentro; - nonché, con richiesta di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente.

Giustizia amministrativa202500267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a un’altra impresa della procedura negoziata senza bando per la fornitura di una spazzatrice stradale, con gli atti della Commissione giudicatrice e il diniego di riesame in autotutela

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura negoziata senza bando per la fornitura di una spazzatrice stradale, nonché i verbali della Commissione giudicatrice, in particolare il verbale con cui era stata confermata l’ammissibilità e la conformità dell’offerta tecnica dell’originaria aggiudicataria, e la nota con cui la stazione appaltante aveva respinto l’istanza di riesame in autotutela. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti. Sono state inoltre formulate domande di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, di subentro e di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’aggiudicazione impugnata, ha disposto lo scorrimento della graduatoria e ha aggiudicato la fornitura alla ricorrente, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica positiva dei requisiti. La ricorrente ha dichiarato di essersi impegnata a rinunciare al ricorso e a tutte le pretese connesse, comprese le spese di lite e le domande risarcitorie. Preso atto dell’istanza congiunta delle parti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate e il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente che lo aveva anticipato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, risultante dall’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e dalla nuova aggiudicazione alla ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa della procedura negoziata senza bando per l’affidamento della fornitura, senza che il giudice ne esamini specificamente l’applicazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • Quando la nuova aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, la sentenza può comunque dichiarare la cessazione della materia del contendere se il ricorrente e l’amministrazione ne fanno congiuntamente richiesta e il giudice rileva l’intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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