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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16330/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (noleggiatore)

La controversia

Una società aveva stipulato un contratto di noleggio a lungo termine di un'autovettura, con previsione di una penale in caso di risoluzione anticipata e con accordo secondo cui tale penale sarebbe stata rimborsata se l'utilizzatrice avesse optato per il noleggio di una nuova autovettura. Dopo aver aderito a una nuova proposta di noleggio di altro veicolo e aver disdetto il primo contratto, la società utilizzatrice aveva pagato la penale e poi ne aveva chiesto il rimborso. La controparte aveva negato il rimborso, sostenendo che non si fosse perfezionato il nuovo ordine/rapporto relativo alla seconda autovettura. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello era stata confermata l'interpretazione dell'accordo come sottoposto a condizione sospensiva dell'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale entro un termine congruo. Nel ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1355, 1359, 1358, 1366 e 1375 c.c., nonché dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., censurando la qualificazione dell'accordo come condizionato e, nella memoria, anche l'asserita violazione delle regole di ermeneutica contrattuale per avere la Corte territoriale configurato una condizione non prevista dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, per come formulata nel ricorso, investisse sostanzialmente l'accertamento di merito sull'esistenza di una condizione sospensiva, accertamento che, se svolto nel rispetto delle regole di interpretazione contrattuale, non è sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il profilo relativo alla violazione delle regole ermeneutiche, sviluppato in memoria, non corrispondeva al contenuto del motivo originario. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.

  • art. 1353 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della condizione sospensiva dedotta dalla ricorrente.

  • art. 1355 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di validità della condizione.

  • art. 1359 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di finzione di avveramento della condizione.

  • art. 1358 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso con riferimento ai doveri delle parti durante la pendenza della condizione.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per la violazione dei canoni di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per la violazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione all'asserita violazione del principio di corrispondenza tra decisione e norme applicabili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata quale parametro del vizio di legittimità per violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    utilizzato come base dell'inammissibilità del ricorso perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nella memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'accertamento di merito circa la sussistenza di una condizione sospensiva inserita in un contratto non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri legali di interpretazione del contratto.
  • Quando il motivo di ricorso deduce una violazione di legge ma mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto o l'interpretazione del regolamento negoziale, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La conformità della decisione impugnata a un orientamento consolidato della Corte può determinare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • Le argomentazioni svolte solo nella memoria non possono ampliare o sostituire il contenuto del motivo di ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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