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Sentenza

Sentenza n. 1970/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano-sezione Lavoro n. 872/2024, depositata in data 21 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202503121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, n. 872/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione munita di formula esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Nonostante la notifica del titolo, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso con atto di mera forma. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute; il ricorrente ha quindi dichiarato il soddisfacimento della pretesa, insistendo per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione, successivamente all'instaurazione del giudizio, ha integralmente eseguito il giudicato e soddisfatto la pretesa del ricorrente. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale: la sentenza presupposta era stata notificata il 22 agosto 2024, era passata in giudicato e il Ministero vi aveva dato esecuzione soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 12 agosto 2025, oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, azionato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in forza di provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso, seguito dalla mancata esecuzione, rileva ai fini della soccombenza virtuale sulle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la pretesa azionata è soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la liquidazione delle spese di lite, che possono essere poste a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale quando la mancata esecuzione abbia reso necessario il ricorso.
  • In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme a carico di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente di ravvisare, ai fini delle spese, la responsabilità processuale dell'amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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