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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scaglione aveva chiesto la riabilitazione in relazione a una condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p., pena tre mesi di reclusione con sospensione condizionale applicata con patteggiamento (sentenza Pretore Catania 6/4/1995). Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'istanza manifestamente inammissibile ex art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendo che la sentenza di patteggiamento produca già l'estinzione degli effetti penali ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e quindi non vi fosse ragione della riabilitazione. Il ricorrente ha contestato tale decisione sostenendo che l'interesse alla riabilitazione permane perché solo la riabilitazione consente, tra l'altro, la cancellazione dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale (richiamo al d.P.R. 313/2002), e che la questione non era manifestamente infondata ma richiedeva accertamenti e valutazioni giuridiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il Presidente avesse utilizzato impropriamente il rito di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. (decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza), mentre le richieste di riabilitazione rientrano, ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., tra le materie per le quali il tribunale deve procedere con ordinanza ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., prevedendo la facoltà di opposizione. La Corte ha rilevato che la mancanza di interesse del ricorrente non era evidente 'ictu oculi', dato che nella giurisprudenza esistono orientamenti che ritengono possibile l'interesse alla riabilitazione anche dopo l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; conseguentemente l'istanza non poteva essere dichiarata manifestamente infondata de plano. L'emissione del decreto al di fuori dei casi previsti ha determinato una nullità rilevabile d'ufficio ex artt. 178 e 179 c.p.p., con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio secondo il corretto rito.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    La sentenza di patteggiamento può comportare l'estinzione degli effetti penali ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; tuttavia la Corte distingue tra tale estinzione e gli effetti della riabilitazione, rilevando che l'interesse alla riabilitazione può sussistere anche dopo l'estinzione ex art. 445.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente al giudice di dichiarare inammissibile con decreto le richieste manifestamente infondate o riproposizioni; la Corte ricorda che tale decreto può essere adottato de plano solo quando la mancanza di requisiti sia evidente e non richieda accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 667, comma 4, c.p.p.

    Prevede che il giudice dell'esecuzione provveda senza formalità con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato, e che contro tale ordinanza possa essere proposta opposizione; la Corte afferma che le richieste di riabilitazione rientrano nel rito di cui all'art. 667, comma 4, per effetto del richiamo dell'art. 678, comma 1-bis.

  • art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

    Elenca le materie sulle quali il tribunale di sorveglianza procede secondo l'art. 667, comma 4; la Corte ne utilizza il richiamo per affermare che le richieste di riabilitazione devono seguire il rito con ordinanza e possibilità di opposizione, e non il decreto di inammissibilità de plano.

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    art. 178 e art. 179 c.p.p.

    Norme sulla nullità e sulla rilevabilità d'ufficio; la Corte ha ritenuto che l'adozione del decreto fuori dai casi previsti costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio, comportando l'annullamento del provvedimento.

  • d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    Regolamento sul casellario giudiziale e sulle iscrizioni; la difesa ha richiamato il d.P.R. 313/2002 per sostenere che l'estinzione per patteggiamento non rimuove automaticamente l'iscrizione, ragion per cui il richiedente può avere interesse alla riabilitazione per ottenere la cancellazione.

  • art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, c.p.p.

    Richiamati dalla Corte come base procedurale per disporre l'annullamento con rinvio in caso di nullità ex art. 179; spiegano le conseguenze processuali dell'annullamento in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. può essere emesso de plano solo quando la mancanza dei requisiti di legge è manifestissima e non richiede accertamenti o valutazioni discrezionali; in presenza di questioni giuridiche non pacifiche occorre adottare il rito dell'ordinanza (art. 667, comma 4) e consentire l'opposizione.
  • Le richieste di riabilitazione sono ricomprese, ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, tra le materie da trattare col rito di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.; pertanto il giudice deve procedere con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato, salvo la successiva opposizione.
  • L'interesse del condannato alla riabilitazione può sussistere anche quando, per effetto di patteggiamento o altre forme di estinzione, sussista già una declaratoria di estinzione del reato: tale interesse riguarda effetti pratici come la cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dunque richiede un accertamento motivato.
  • Se l'organo giudicante applica impropriamente il rito del decreto di inammissibilità oltre i suoi limiti, la decisione è affetta da nullità rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame secondo il corretto procedimento.
  • In caso di dubbi interpretativi su questioni che incidono sull'ammissibilità sostanziale della domanda (es. esistenza dell'interesse alla riabilitazione), il giudice deve svolgere almeno una verifica minima e motivata prima di dichiarare l'istanza inammissibile; il mancato esame può costituire vizio procedurale gravissimo.
  • Dal punto di vista pratico, chi richiede la riabilitazione dopo patteggiamento o estinzione dovrebbe documentare l'interesse concreto (es. impedimenti derivanti da iscrizioni nel casellario, esigenze lavorative o amministrative) per rendere evidente la rilevanza della domanda e indurre il tribunale a procedere secondo l'art. 667, comma 4.

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