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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33267/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto in concorso aggravato dalla destrezza. Nel ricorso in Cassazione deduceva due motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius e violazioni procedurali relative all'omessa verbalizzazione/illegittimità della perquisizione e del sequestro, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe adottato motivazioni nuove rispetto al primo grado senza che il Pubblico Ministero avesse proposto appello; (2) carenza dell'aggravante della "destrezza", perché il fatto sarebbe consistito nello sfruttare una distrazione della vittima e non in un'azione di particolare abilità o astuzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura in parte generica perché non ha indicato la correlazione fra le ragioni del gravame e la decisione impugnata; ha altresì confermato che il giudice d'appello può motivare la conferma della sentenza di primo grado sulla base di elementi o argomentazioni diverse purché riguardino statuizioni autonomamente valutabili (art. 597 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la Corte territoriale aveva documentato, con motivazione non censurabile in Cassazione, plurime prove (abito, corporatura, comportamento) e circostanze fattuali da cui desumeva che la sottrazione avvenne con rapidità e abilità tali da integrare l'aggravante della destrezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il limite dell'effetto devolutivo dell'appello riguarda le statuizioni e non le argomentazioni in motivazione; il giudice d'appello può confermare la decisione di primo grado anche sulla base di elementi diversi da quelli utilizzati in primo grado quando la questione è autonomamente valutabile.

  • art. 625 comma 1 n. 4 cod. pen.

    La circostanza aggravante della "destrezza" richiede una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza idonea a eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente il mero sfruttamento di una distrazione non provocata dall'agente, ma la destrezza può sussistere anche quando il bene è sotto immediata vigilanza e la sottrazione avviene con rapida e abile esecuzione.

  • Sez. U. 27/04/2017 n. 34090 (giurisprudenza qualificante)

    Principio richiamato sul significato dell'aggravante della destrezza: non integra la destrezza il semplice approfittare di una distrazione non provocata dall'autore; la Corte ha applicato tale principio valutando gli elementi fattuali che dimostravano abilità esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e alla ripartizione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha irrogato euro 3.000,00 in relazione all'inammissibilità.

  • art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (disciplinante la trattazione senza intervento delle parti)

    Consente la trattazione dei ricorsi in Cassazione senza l'intervento delle parti in determinate condizioni temporali e procedurali; la trattazione del ricorso è avvenuta secondo tale disciplina.

  • artt. 13 e 24 Cost.; art. 6 CEDU; art. 4 comma 3 L. 152/1975; artt. 349 e 357 cod. proc. pen.

    Censure in tema di illegittimità della perquisizione e di violazione di diritti fondamentali sono state prospettate ma la Corte ha ritenuto che, sia per genericità del motivo sia per mancata incidere sulla decisione, tali censure non avessero rilievo decisorio nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudice di appello può motivare la conferma di una sentenza anche sulla base di elementi o argomentazioni diverse da quelle adottate in primo grado, purché riguardino statuizioni suscettibili di autonoma valutazione (art. 597 c.p.p.).
  • Un motivo di ricorso per cassazione che non indica la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le affermazioni della decisione impugnata è inammissibile: la specificità e la connessione sono essenziali.
  • L'aggravante della destrezza richiede comportamenti dotati di abilità, astuzia o avvedutezza diretti a eludere la vigilanza del detentore; il semplice approfittare di una distrazione non provocata dall'autore non è sufficiente, ma la destrezza può sussistere anche quando il bene è vicino alla vittima se la sottrazione avviene con modalità abili e ripetuti tentativi dimostrano la tecnica.
  • Quando si impugna l'illegittimità di perquisizioni o sequestri è necessario collegare espressamente l'eventuale illegittimità alla utilizzabilità e rilevanza degli elementi probatori nella formazione della decisione; se l'atto di merito non ha dato rilievo a quegli elementi, la censura rischia di risultare generica.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la parte può essere condannata a rifondere le spese e a versare somme alla Cassa delle ammende, quindi valutare il rischio di un ricorso sorgente da motivi deboli o generici.

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