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Ordinanza

Ordinanza n. 228/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 138 del 27 dicembre 2022 della Corte di Appello di Campobasso - Sezione Lavoro, resa nel giudizio n. 160/2018 R.G..

Giustizia amministrativa202500070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e comportamento del commissario ad acta e dell’A.S.RE.M. relativi alla ritenuta integrale esecuzione del giudicato civile e della precedente sentenza di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., sostenendo che l’A.S.RE.M., dopo il pagamento di € 61.535,39 effettuato nel 2023, aveva eseguito soltanto parzialmente la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, non corrispondendo integralmente capitale, interessi, rivalutazione e la somma risarcitoria riconosciuta per l’illegittimo ricorso a contratti a termine. Ha inoltre contestato la determinazione del commissario ad acta, che aveva ritenuto integralmente soddisfatto il credito in seguito al successivo pagamento netto di € 9.421,90, deducendo l’elusione della sentenza di ottemperanza del TAR e chiedendo la dichiarazione di nullità o illegittimità degli atti commissariali. La ricorrente ha prospettato un residuo credito di € 10.909,58 per sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR rileva tuttavia l’esigenza di verificare contabilmente, alla luce dei pagamenti effettuati, delle conclusioni del commissario ad acta e della perizia di parte, se l’obbligazione giudiziale sia stata integralmente adempiuta e, in caso negativo, quale sia l’esatto importo ancora dovuto.

La decisione

Il TAR non definisce il reclamo nel merito e dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Campobasso, con facoltà di delega a un tecnico qualificato dello stesso Ordine. Il verificatore dovrà ricostruire i pagamenti effettuati dall’A.S.RE.M.; confrontare la relazione finale del commissario ad acta del 20 gennaio 2026 con la perizia di parte; accertare se sia stato pagato tutto quanto dovuto in forza della sentenza civile e della precedente sentenza di ottemperanza; e, se necessario, quantificare analiticamente le somme residue. Il TAR fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 4 novembre 2026 e ordina alla Segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti e al Presidente dell’Ordine. Nessuna decisione definitiva è assunta sulla validità degli atti commissariali o sull’effettivo residuo credito.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente alla parte di contestare gli atti del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre un accertamento tecnico affidato a un organismo o soggetto qualificato, quando occorrono specifiche competenze per definire i fatti rilevanti.

  • art. 1194 c.c.

    nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale

    È richiamato, nella sentenza di ottemperanza, quale criterio legale di imputazione dei pagamenti parziali; la presente ordinanza dispone tuttavia una verificazione per accertare concretamente l’ammontare ancora dovuto.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro gli atti del commissario ad acta, quando la controversia sull’integrale esecuzione del giudicato dipende dalla ricostruzione contabile dei pagamenti e dal confronto tra elaborati tecnici contrapposti, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di decidere nel merito.
  • La verificazione disposta nel giudizio di ottemperanza deve ricostruire analiticamente i pagamenti intervenuti, confrontare le diverse ricostruzioni tecniche disponibili e quantificare l’eventuale residuo dovuto, così da consentire al giudice di accertare l’effettivo adempimento del giudicato.
  • La questione relativa alla nullità o illegittimità degli atti del commissario ad acta per asserita elusione del giudicato non può essere definita senza previa verifica dell’effettiva integrale soddisfazione della pretesa creditoria, quando tale verifica richieda accertamenti contabili specialistici.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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