Corte di giustizia, Sentenza C-68/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 dicembre 2022. — Banca europea per gli investimenti (BEI) contro KL. — Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Nozione di “invalidità” – Dichiarazione di idoneità al lavoro – Assenza ingiustificata – Ricorsi di annullamento e di risarcimento danni. — Causa C-68/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l'impugnazione della BEI contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato le decisioni con cui KL era stato dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato. Viene confermato che, ai fini del regime BEI, l'invalidità rileva rispetto alle funzioni interne dell'ente e non rispetto al mercato del lavoro in generale. È anche confermata la condanna alle spese in capo alla BEI.
Impugnazione respinta: la nozione di "invalidità" nel regime pensionistico BEI va riferita all'incapacità di riprendere una funzione interna equivalente, non al mercato del lavoro generale.
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 46-1 dell'RTRP della BEI e delle relative disposizioni amministrative, la nozione di "invalidità" debba essere intesa come incapacità di svolgere la propria funzione o altra funzione equivalente esclusivamente all'interno della BEI, e se le commissioni di invalidità della BEI siano competenti solo rispetto alla capacità di lavorare in seno alla BEI; inoltre, se il Tribunale abbia snaturato i fatti considerando l'insieme dei documenti prodotti dalla commissione di invalidità come suo parere.
Principio di diritto
La Corte afferma che, nel regime pensionistico del personale della BEI, l'"invalidità" di cui all'articolo 46-1 dell'RTRP va valutata con riferimento alla capacità dell'interessato di riprendere la propria funzione o un'altra funzione di livello equivalente all'interno della BEI; di conseguenza, le commissioni di invalidità istituite dalla BEI sono competenti solo a pronunciarsi sulla capacità di lavorare in seno a tale organismo. La Corte respinge inoltre il motivo di snaturamento dei fatti perché la BEI si limita a reiterare censure già esaminate dal Tribunale, senza indicare un errore di diritto specifico.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 46-1 del regolamento transitorio del regime pensionistico applicabile ai membri del personale della BEI (RTRP)
- Articolo 48-1 dell'RTRP
- Articolo 51-1 dell'RTRP
- Articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 11.1 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
- Articolo 11.3 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione BEI/ KL: nozione di "invalidità" nel regime pensionistico del personale BEI
La causa riguarda un'impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte proposta dalla BEI contro la sentenza del Tribunale nella causa T-370/20. Il tema centrale è la portata della nozione di "invalidità" prevista dal regolamento transitorio del regime pensionistico applicabile al personale della BEI (RTRP) e la legittimità delle decisioni con cui KL era stato dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato.
Fatti e procedimento principale
KL era alle dipendenze della BEI dal 1° settembre 2001. Dopo varie assenze, la BEI aveva avviato una procedura medica che aveva portato a una raccomandazione di incapacità temporanea parziale; KL aveva contestato tale esito chiedendo il procedimento di arbitrato medico previsto dalle disposizioni amministrative. Successivamente, la commissione di invalidità aveva adottato una conclusione del 9 novembre 2018 nel senso che KL era inidoneo a tornare al suo ultimo posto di lavoro e presso il suo ex datore di lavoro, pur non essendo invalido rispetto al mercato del lavoro in generale.
Nonostante ciò, nel gennaio 2019 erano stati compilati formulari che indicavano "not invalid"; sulla base di tali documenti, la BEI aveva adottato decisioni dell'8 febbraio e dell'8 marzo 2019 che dichiaravano KL idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019. Il presidente della BEI aveva poi confermato tali decisioni il 16 marzo 2020. Il Tribunale aveva annullato le decisioni controverse e aveva riconosciuto a KL il diritto a una pensione di invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2019.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 46-1 dell'RTRP, secondo cui è invalido l'affiliato che, a seguito di malattia, infortunio o infermità, sia permanentemente incapace di assolvere la sua funzione o altra funzione di livello equivalente e la cui invalidità sia riconosciuta ai sensi dell'articolo 48;
- l'articolo 48-1 dell'RTRP, che prevede il riconoscimento dell'invalidità da parte di un medico scelto dalla BEI o, in caso di contestazione, dalla commissione di invalidità;
- l'articolo 51-1 dell'RTRP, che prevede la riduzione della pensione di invalidità se l'invalido svolge un'attività retribuita;
- l'articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, evocato per analogia dal Tribunale;
- gli articoli 11.1 e 11.3 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI.
Questioni sollevate in impugnazione
La BEI deduceva due motivi principali.
- Con il primo motivo contestava l'interpretazione della nozione di "invalidità", sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente limitato la nozione alle funzioni interne alla BEI e avesse anche male interpretato l'articolo 51-1 dell'RTRP.
- Con il secondo motivo denunciava uno snaturamento dei fatti, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente considerato l'insieme della conclusione del 9 novembre 2018, della perizia medica e dei formulari di gennaio 2019 come espressione del parere della commissione di invalidità.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "invalidità"
La Corte conferma l'impostazione del Tribunale. Dal testo dell'articolo 46-1 dell'RTRP, il termine "funzione" è una nozione giuridica riferita al quadro regolamentare proprio della BEI; inoltre la disposizione usa l'espressione "la sua funzione o altra funzione di livello equivalente", che può essere intesa come riferita ad altre funzioni interne all'ente. La Corte sottolinea anche la differenza lessicale con l'articolo 51-1, che invece parla di "attività retribuita", concetto più ampio e riferibile al mercato del lavoro in generale.
Sul piano sistematico, la Corte ritiene coerente che la nozione di invalidità sia la stessa sia nell'articolo 46-1 sia nell'articolo 51-1. Sarebbe infatti contraddittorio considerare invalido, ai fini dell'accesso alla pensione, un agente incapace di svolgere la propria funzione o un'attività equivalente in seno alla BEI e, al tempo stesso, ammettere che la stessa persona possa esercitare quella medesima attività ai fini dell'articolo 51-1. La Corte aggiunge che il meccanismo di riduzione della pensione mira proprio a evitare arricchimenti senza causa e a preservare l'equilibrio finanziario del sistema BEI.
Competenza delle commissioni di invalidità BEI
La Corte respinge anche l'argomento della BEI secondo cui le commissioni di invalidità avrebbero una competenza medica generale e non limitata all'ambiente BEI. Poiché la nozione di invalidità è riferita alla capacità di riprendere la funzione o altra funzione equivalente all'interno della BEI, le commissioni istituite da quest'ultima sono competenti solo rispetto a tale ambito. La valutazione medica deve inoltre tenere conto dell'ambiente di lavoro, che non è separabile dalle mansioni svolte, soprattutto quando l'invalidità dipende da disturbi psichici.
Allegato richiamo all'articolo 78 dello Statuto
Quanto alla censura relativa all'uso per analogia dell'articolo 78 dello Statuto, la Corte osserva che anche a voler ritenere errato tale passaggio argomentativo, esso sarebbe inoperante. Il dispositivo della sentenza del Tribunale era già sorretto da altre motivazioni sufficienti, sicché un eventuale vizio su questo punto non inciderebbe sulla decisione finale.
Secondo motivo: asserito snaturamento dei fatti
La Corte dichiara irricevibile il secondo motivo. La BEI, pur qualificandolo come snaturamento dei fatti, si limita in sostanza a contestare la valutazione giuridica compiuta dal Tribunale sulla documentazione prodotta dalla commissione di invalidità, ripetendo argomenti già svolti in primo grado. Mancando l'individuazione di un errore di diritto specifico, il motivo tende a ottenere un semplice riesame del ricorso, attività che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione.
Dispositivo e spese
L'impugnazione è respinta integralmente. La BEI, rimasta soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da KL nel procedimento di impugnazione.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che, nel regime pensionistico del personale BEI, l'"invalidità" va apprezzata rispetto alla capacità del dipendente di svolgere la funzione occupata o un'altra funzione equivalente all'interno della BEI, non rispetto al mercato del lavoro in generale. Ne consegue che le commissioni di invalidità della BEI non possono pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell'interessato al di fuori dell'ente, e che il meccanismo di cui all'articolo 51-1 dell'RTRP serve a coordinare pensione e attività retribuita esterna evitando duplicazioni ingiustificate.
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