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Parere

Parere n. 262/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dai signori Rosaria Ingegnere e Antonino Inzerillo (Avv. Giuseppe Di Salvo), contro il Comune di Bagheria, per l’annullamento previa sospensione dell’ordinanza n. 39 del 12 settembre 2025 (art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2021) di acquisizione al patrimonio comunale, immissione in possesso e sgombero, notificata in data 6 ottobre 2025; di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale a quello sopra indicato e più precisamente dell’ordinanza n. 19 dell’11 aprile 2025 (sanzione ex art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2021) notificata in data 30 aprile 2025. Istanza di sospensione.

Giustizia amministrativa202600153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro l’ordinanza comunale n. 39 del 12 settembre 2025, di acquisizione al patrimonio comunale, immissione in possesso e sgombero, e contro l’ordinanza n. 19 dell’11 aprile 2025, che ha irrogato una sanzione pecuniaria di 8.000 euro per asserita inottemperanza all’ordine di demolizione n. 50/Dir. V del 7 settembre 2021.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti, proprietari di un terrazzo-lastrico solare identificato catastalmente al foglio 13, particella 2066, subalterni 100 e 101, hanno impugnato l’acquisizione gratuita e lo sgombero, nonché la sanzione pecuniaria di 8.000 euro, deducendo contestazioni relative alla procedura avviata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione del 7 settembre 2021. In questa fase il Consiglio ha rilevato, ai fini cautelari, che il Comune aveva dato atto della presentazione, l’8 giugno 2022, di una C.I.L.A. con comunicazione della rimessa in pristino mediante demolizione dei manufatti. Occorreva quindi verificare se il procedimento di acquisizione fosse stato attivato durante la sospensione dell’efficacia del termine di 90 giorni, disposta dal precedente parere C.G.A.R.S., Adunanza delle Sezioni riunite, n. 111/2022. È stata inoltre esaminata la sussistenza del periculum in mora.

Il parere

Il Consiglio ha accolto l’istanza cautelare, senza definire il merito del ricorso straordinario. Ha ravvisato un fumus boni iuris che richiede approfondimento, in particolare perché l’avvio del procedimento per l’acquisizione gratuita sembra essersi verificato durante la sospensione dell’efficacia del termine di 90 giorni, nonostante il rapporto comunale desse conto della comunicazione di rimessa in pristino presentata con C.I.L.A. l’8 giugno 2022. Ha ritenuto sussistenti anche elementi di periculum in mora, connessi alla necessità di preservare lo stato attuale dei luoghi fino alla decisione definitiva. Il parere si limita dunque alla sospensione cautelare e non decide i singoli motivi nel merito.

Osservazioni

Istanza cautelare — Fumus boni iuris

L’istanza è stata accolta in ragione dei profili di fumus che richiedono approfondimento nel merito, soprattutto quanto all’attivazione del procedimento di acquisizione gratuita durante la sospensione dell’efficacia del termine di 90 giorni e alla comunicazione di rimessa in pristino contenuta nella C.I.L.A. presentata l’8 giugno 2022.

Istanza cautelare — Periculum in mora

È stato ritenuto sussistente il periculum in mora, in relazione alla necessità di preservare lo stato attuale delle cose nelle more della decisione definitiva del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    il procedimento di inottemperanza ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’ordinanza di demolizione n. 50/Dir. V del 7 settembre 2021, impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, sia stato attivato nonostante nel rapporto comunale si dia atto che con «C.I.L.A. REP_PROV_PA/PA_SUPRO 46994/08-06-2022 gli interessati tramite il tecnico incaricato, hanno comunicato la rimessa in pristino dei luoghi tramite la demolizione dei manufatti, oggetto dell’ordinanza di demolizione…» e dunque, prima facie, nel periodo di vigenza della sospensione di efficacia del termine di 90 (novanta) gg., disposta con parere Cgars, ad. Sez. Riun. n. 111/2022;

    Ai fini cautelari, il Consiglio ha ravvisato un dubbio sulla legittimità dell’attivazione del procedimento di acquisizione gratuita per inottemperanza, poiché essa potrebbe essere avvenuta durante la sospensione dell’efficacia del termine di 90 giorni e dopo la comunicazione della rimessa in pristino.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    a un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da profili di “fumus boni iuris” che richiedono un approfondimento nel merito, quantomeno in relazione alla circostanza che il procedimento di inottemperanza ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’ordinanza di demolizione n. 50/Dir. V del 7 settembre 2021, impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, sia stato attivato

    La disposizione è richiamata quale base dell’acquisizione gratuita; il parere non risolve in via definitiva i presupposti dell’acquisizione, ma rileva un fumus cautelare sulla tempestività e legittimità dell’attivazione del procedimento.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    a un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da profili di “fumus boni iuris” che richiedono un approfondimento nel merito

    La norma è indicata come fondamento della sanzione pecuniaria impugnata; il parere non svolge una valutazione autonoma e definitiva sulla legittimità della sanzione, limitandosi ad accogliere la tutela cautelare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza a un ordine di demolizione, la verifica cautelare della legittimità dell’azione amministrativa può richiedere di accertare se l’iniziativa sia stata avviata durante la sospensione dell’efficacia del termine assegnato per ottemperare.
  • La documentazione comunale che attesta la comunicazione dell’avvenuta rimessa in pristino mediante demolizione può fondare, insieme alla sospensione del termine di ottemperanza, un fumus boni iuris sufficiente a giustificare la sospensione cautelare degli atti di acquisizione.
  • La necessità di preservare lo stato dei luoghi fino alla decisione definitiva può integrare il periculum in mora ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare.

Sospensione dell’acquisizione di un immobile per asserita inottemperanza a un ordine di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro provvedimenti del Comune di Bagheria relativi a un terrazzo-lastrico solare: l’acquisizione al patrimonio comunale, l’immissione in possesso e lo sgombero, oltre alla sanzione pecuniaria di 8.000 euro per asserita inottemperanza a un ordine di demolizione.

Atti impugnati e vicenda procedimentale

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 39 del 12 settembre 2025, notificata il 6 ottobre 2025, adottata ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001, e l’ordinanza n. 19 dell’11 aprile 2025, notificata il 30 aprile 2025, recante la sanzione di 8.000 euro prevista dall’art. 31, comma 4-bis, dello stesso decreto. La sanzione era riferita alla presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 50/Dir. V del 7 settembre 2021.

Valutazione cautelare

Il Consiglio ha ravvisato, in via sommaria e senza anticipare la decisione di merito, profili di fumus boni iuris. Il rapporto comunale riferiva che, con C.I.L.A. presentata l’8 giugno 2022, gli interessati avevano comunicato la rimessa in pristino dei luoghi mediante demolizione dei manufatti. Tale circostanza poneva un dubbio sull’avvio del procedimento di acquisizione durante la sospensione dell’efficacia del termine di 90 giorni, disposta dal precedente parere C.G.A.R.S., Adunanza delle Sezioni riunite, n. 111/2022.

È stato ravvisato anche il periculum in mora, in quanto occorre preservare lo stato attuale delle cose fino alla decisione definitiva del ricorso.

Esito

Le Sezioni riunite hanno espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare. Il parere non decide il merito del ricorso né la legittimità definitiva della sanzione o dell’acquisizione: dispone soltanto la sospensione richiesta, in attesa dell’esame conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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