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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare e da una scrittura privata modificativa con cui il saldo del prezzo doveva essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante cessione di altri immobili alla promittente alienante. I promissari acquirenti chiesero l'esecuzione in forma specifica del preliminare, la restituzione di somme asseritamente eccedenti il prezzo pattuito e la riduzione del prezzo per vizi e difetti dell'immobile. La società convenuta resistette e formulò una riconvenzionale limitata a spese per aggiornamento catastale e certificazioni energetiche. Dopo che il Tribunale accolse solo in parte le domande, disponendo il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. e rigettando le pretese restitutorie e di riduzione del prezzo, la società propose appello sostenendo per la prima volta che i promissari acquirenti dovessero versare anche l'IVA sul prezzo di euro 288.461,00, in base al preliminare originario che prevedeva il pagamento dell'IVA sul saldo. La Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame perché la domanda di pagamento dell'IVA costituiva domanda nuova. In cassazione la società dedusse, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda in appello non fosse nuova ma solo una modificazione consentita della pretesa, funzionale a ottenere il medesimo risultato sostanziale già in discussione in primo grado e resa necessaria dall'esito della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato l'inammissibilità dell'appello. Ha affermato che la pretesa di pagamento dell'IVA, proposta per la prima volta in secondo grado, introduceva un nuovo petitum immediato e mediato e una diversa causa petendi rispetto a quanto devoluto in primo grado, nel quale la società si era limitata a resistere alle domande attoree e a proporre una riconvenzionale diversa, relativa a spese accessorie. Non essendo stata coltivata in primo grado alcuna domanda di pagamento dell'IVA, non poteva parlarsi di mera emendatio libelli, né la richiesta poteva considerarsi una semplice specificazione o un corollario della difesa svolta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammesse domande nuove; la pretesa di pagamento dell'IVA, mai proposta in primo grado, integra un novum inammissibile quando introduce un diverso petitum e una diversa causa petendi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per asserita violazione delle norme sul divieto di domande nuove in appello.

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato solo come domanda originaria dei promissari acquirenti di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo.

  • art. 183 c.p.c.

    La modifica della domanda consentita in primo grado entro i termini di preclusione non coincide con l'ampliamento del thema decidendum in appello, che è soggetto a limiti più restrittivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In appello è inammissibile la proposizione di una domanda nuova che introduca un diverso bene della vita o un diverso oggetto sostanziale della pretesa rispetto a quanto dedotto in primo grado.
  • Non basta che la pretesa nuova sia collegata alla medesima vicenda negoziale: occorre che resti immutato il nucleo essenziale di petitum e causa petendi; altrimenti si versa in mutatio libelli vietata dall'art. 345 c.p.c.
  • La mera difesa con cui una parte chieda il rigetto della domanda avversaria non può essere automaticamente trasformata, in secondo grado, in una domanda riconvenzionale di segno opposto o di contenuto patrimoniale autonomo.
  • La modificazione della domanda consentita in primo grado entro i termini processuali non è sovrapponibile alla possibilità di introdurre nuove domande in appello, dove il divieto di ius novorum è più rigoroso.
  • Per distinguere emendatio e mutatio occorre verificare se la modifica si limiti ad adeguare la domanda alla vicenda sostanziale già dedotta oppure se introduca nuovi fatti costitutivi, un nuovo tema di indagine e un diverso contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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