Sentenza n. 4339/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto del Centro Ospedaliero Militare di -OMISSIS-, Ufficio Comando, a firma del Direttore Brig. Gen. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- dell'11 agosto 2023, Reg. n. -OMISSIS- del 14 agosto 2023, notificato al ricorrente in data 28 agosto 2023, con il quale il Centro Ospedaliero Militare ha accertato una responsabilità in capo al ricorrente per la sussistenza di un danno erariale, disponendo nei suoi confronti il pagamento della complessiva somma di € 3.618,10; - del provvedimento di nomina dell'ufficiale inquirente emesso dal Comandante del Comando Sanità e Veterinaria del Ministero della Difesa e della relativa relazione conclusiva degli accertamenti effettuati, non noti al ricorrente; - dell'atto di nomina della Commissione Tecnica di Constatazione e Verifica del Patrimonio dell'Ente e della relativa relazione conclusiva degli accertamenti effettuati, non noti al ricorrente; - del registro degli eventi dannosi nella parte in cui è stato segnato l'evento attribuito al ricorrente di cui alla presente impugnativa e della costituzione in mora notificata in uno con il decreto impugnato; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, notificata al ricorrente il 12.06.2023; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Centro Ospedaliero Militare che ha addebitato al militare la responsabilità per un ammanco di gasolio e disposto il pagamento di € 3.618,10, oltre agli atti dell’inchiesta amministrativa e alla costituzione in mora
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’11 agosto 2023, notificato il 28 agosto 2023, con cui gli era stato attribuito un danno erariale di € 3.618,10 per un ammanco di gasolio, nonché gli atti presupposti dell’inchiesta amministrativa. Ha dedotto la prescrizione della pretesa creditoria; il difetto di motivazione e la lacunosità dell’istruttoria quanto all’accertamento della responsabilità e alla determinazione della quota a lui imputata; la violazione delle garanzie procedimentali e partecipative, per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento e l’assenza di contraddittorio; infine, l’illegittimità della nomina dell’ufficiale inquirente per violazione dell’art. 452 d.P.R. 90/2010 e la conseguente incompetenza dell’organo istruttorio.
La decisione
Il TAR, dopo aver sottoposto alle parti in udienza la possibile definizione semplificata, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le singole censure. La controversia riguarda nel suo complesso l’accertamento della responsabilità amministrativo-patrimoniale di un militare e la consistenza del danno erariale: le questioni sulla prescrizione, sull’esistenza della responsabilità e sull’entità del danno spettano alla Procura contabile e, in seguito, al giudice della responsabilità amministrativa. Non è possibile separare da tale nucleo le contestazioni procedimentali e quelle relative alla nomina dell’ufficiale inquirente, perché ciò determinerebbe un frazionamento della tutela e la cognizione della medesima vicenda da parte del TAR e della Corte dei conti. La giurisdizione spetta quindi al giudice contabile; il giudizio può esservi riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese integralmente compensate, anche in ragione della peculiarità della vicenda e dell’indicazione del TAR quale giudice competente riportata nel decreto impugnato.
Norme richiamate
artt. 452 e 453 d.P.R. 90/2010
Ebbene, dagli atti e documenti di causa emerge chiaramente come la res controversa riguardi l’accertamento di responsabilità amministrativo – patrimoniale relativa a personale militare.
Le disposizioni disciplinano l’inchiesta e l’addebito amministrativo relativi a danni all’amministrazione, ma la controversia che investe l’effettiva responsabilità erariale e la consistenza del danno appartiene alla giurisdizione contabile.
l. 20/1994
Il ricorso va dichiarato inammissibile in forza della questione - sollevata ex officio dal Collegio e prospettata alle parti ex art. 60 c.p.a. in sede di udienza camerale – di difetto di giurisdizione, rientrando la fattispecie di cui è causa nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento specifico alla responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari, nell’esercizio delle loro funzioni (cfr. l. n. 20/1994 e D.Lgs. n. 174/2016);
La responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni ricade nella giurisdizione della Corte dei conti.
d.lgs. 174/2016
Il ricorso va dichiarato inammissibile in forza della questione - sollevata ex officio dal Collegio e prospettata alle parti ex art. 60 c.p.a. in sede di udienza camerale – di difetto di giurisdizione, rientrando la fattispecie di cui è causa nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento specifico alla responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari, nell’esercizio delle loro funzioni (cfr. l. n. 20/1994 e D.Lgs. n. 174/2016);
La disciplina della responsabilità erariale attribuisce alla Corte dei conti la cognizione della controversia relativa ai danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari nell’esercizio delle funzioni.
art. 11 c.p.a.
Dinanzi a quest’ultimo, pertanto, il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Quando la controversia investe nel suo complesso l’accertamento della responsabilità per danno erariale di un pubblico dipendente e l’effettiva consistenza del danno, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti; la cognizione comprende le questioni necessarie a definire responsabilità e danno.
- Le contestazioni relative alle garanzie procedimentali o agli atti istruttori presupposti non fondano una giurisdizione amministrativa separata quando sono inscindibilmente connesse alla contestazione della responsabilità erariale, poiché il frazionamento della tutela comporterebbe che giudici diversi decidano aspetti della medesima vicenda.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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