Ordinanza n. 3496/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco – art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 2) del decreto dipartimentale n. 239 del 12 giugno 2024, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 3) del decreto dipartimentale n. 3061 del 1° agosto 2025 – rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allegati “A e seguenti”, “B e seguenti” e successive modifiche; 4) del decreto dipartimentale n. 14 luglio 2025 n. 2878 e successive modificazioni con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso in questione, allegati “A e seguenti”, “B e seguenti” e successive modifiche; 5) del decreto del 4 novembre 2019, n. 166, Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 6) del decreto dipartimentale n. 3362 dell'8 settembre 2025 con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale e successive modifiche; 7) del verbale n. 15 del 3 ottobre 2025 con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Deficit di G6PDH di grado assoluto. Esame di laboratorio del 05.09.2025: G6PDH=0.00 - Decreto (Ministero dell'Interno) 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, art.1, comma 4, Allegato A, punti 18”; 8) del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2021, n. 203 e successive modifiche; 9) dell'art. 5, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, recante il giudizio definitivo di non idoneità comportante l'esclusione dal concorso; 10) del decreto di esclusione n. 3705 dell'8 ottobre 2025, della procedura concorsuale per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 11) del bando di concorso a 350 posti nella qualifica di Vigile del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 239 del 12 giugno 2024 e anche nello specifico degli art. 3 e 11; 12) del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di data e contenuto ignoti, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 350 posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a causa del giudizio di non idoneità ai sensi del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Capo I, Art. 1 comma 4, Allegato “A”, punti 18; 13) della cartella sanitaria del ricorrente, ritenuto «NON IDONEO - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1 comma 4, Allegato “A”, punti 18» e dei relativi accertamenti; 14) dell'allegato “A” punti 18,19 del Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166; 15) di tutti gli atti connessi, conseguenti o comunque collegati ovvero sconosciuti; e, ove occorra della graduatoria generale di merito e della graduatoria finale del concorso a 350 posti di VV.F. e del relativo decreto di approvazione; del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; di ogni altro atto preordinato o connesso ivi compreso il D.M. 11 marzo 2008, n. 78, articolo 1, comma 2, allegato B, punto 18; il decreto ministeriale, allo stato non conosciuto e del quale si chiede l'acquisizione ai fini dell'espressa impugnazione con motivi aggiunti, con il quale la graduatoria impugnata è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione; di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati;ministeriale, allo stato non conosciuto e del quale si chiede l'acquisizione ai fini dell'espressa impugnazione con motivi aggiunti, con il quale la graduatoria impugnata è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione; di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 350 posti di vigile del fuoco, disposta in ragione della non idoneità sanitaria correlata a un deficit di G6PDH
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il regolamento sui requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il bando e gli atti della procedura concorsuale, il giudizio della Commissione medica che lo ha dichiarato non idoneo per un deficit assoluto di G6PDH, il decreto di esclusione e gli ulteriori atti connessi. La controversia riguarda, in particolare, la riconducibilità della condizione sanitaria riscontrata alla causa di esclusione prevista dal punto 18 dell'Allegato A al decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166 e la sua effettiva attitudine a impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa di vigile del fuoco. Con precedente ordinanza collegiale il TAR aveva disposto una verificazione medica; il verificatore originariamente incaricato ha rinunciato all'incarico.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Preso atto della rinuncia del Direttore del Reparto di Ematologia dell'Ospedale San Camillo di Roma, ha nominato in sostituzione il Direttore dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari, con facoltà di delega a uno specialista della medesima struttura. Il verificatore dovrà, entro il 30 marzo 2026, accertare la consistenza della carenza rilevata dalla Commissione medica e i suoi effetti quale causa di esclusione ai sensi del D.M. n. 166/2019, precisando altresì se il ricorrente sia un portatore sano di un deficit enzimatico ereditario non ragionevolmente ostativo, avuto riguardo alla sua concreta posizione, allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco. La relazione, corredata della documentazione utile, dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni. È stata consentita la partecipazione dei difensori e di un consulente medico per parte, previo preavviso. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 5, comma 7, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Indicato quale base normativa del regolamento disciplinante il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
D.M. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 18
Prevede la causa di esclusione sanitaria oggetto dell'accertamento, riferita alla carenza di G6PDH riscontrata nel candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione sul ricorso dipende dalla qualificazione e dagli effetti di una condizione sanitaria rispetto a una causa regolamentare di esclusione da un concorso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a una struttura o a uno specialista dotato di specifica competenza tecnica.
- La verificazione deve accertare non soltanto l'esistenza della carenza sanitaria, ma anche la sua consistenza concreta e i suoi effetti rispetto all'idoneità allo svolgimento delle mansioni oggetto della procedura selettiva.
- Nel valutare una causa di esclusione sanitaria, l'accertamento tecnico può dover distinguere tra la mera presenza di un deficit enzimatico ereditario e la concreta incidenza della condizione sulle capacità lavorative richieste, avuto riguardo alla specifica posizione del candidato.
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