Sentenza del 27/10/2020 n. 23524 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento catastale relativo alla rettifica della rendita di un opificio classificato in categoria D/1. La ricorrente deduceva nullità della notifica per assenza di relata dell'ufficiale giudiziario, nullità per mancata sottoscrizione del Direttore dell'Agenzia, omesso esame di eccezioni sulla motivazione dell'atto, violazione del termine annuale previsto dal DM 701/1994 per la determinazione della rendita e, infine, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi (stato di degrado degli immobili, acquisizione da fallimento, assenza di opere, e precedente dichiarazione DOCFA ritenuta definitiva).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto valida la notifica a mezzo servizio postale anche in assenza della relata dell'ufficiale giudiziario alla luce delle norme che autorizzano le amministrazioni fiscali a notificare direttamente. Ha escluso la nullità per mancata sottoscrizione, spiegando che negli atti DOCFA e nelle procedure automatizzate la firma autografa non è prescritta a pena di nullità e può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. Ha inoltre considerato non perentorio il termine annuale del DM 701/1994 e ritenuto adeguata la motivazione della sentenza di merito (la CTR aveva correttamente richiamato le modifiche sostanziali apportate agli immobili e la valutazione tecnica dei costi/valori). Il ricorso su omissione di fatto decisivo è stato ritenuto, in sostanza, una richiesta di revisione del merito non consentita in Cassazione. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
La sottoscrizione prevista dall'art. 42 (sottoscrizione del capo dell'ufficio o delegato) non è, nel caso degli atti DOCFA e delle procedure automatizzate, requisito la cui mancanza determini di per sé la nullità dell'atto catastale; la nullità è rilevante solo quando espressamente prevista dalla legge.
Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701
articolo 1, commi 3, 7 e 10
Il termine di 12 mesi per la determinazione della rendita non ha natura perentoria/decadenziale. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze DOCFA solo se ha apportato variazioni. La procedura DOCFA contempla redazione automatizzata dei documenti.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Autorizza la notificazione diretta da parte delle amministrazioni a mezzo servizio postale; la validità della notifica non richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario né la relata ai sensi dell'art. 148 c.p.c., quando la legge attribuisce la possibilità di notificare via posta.
Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70, conv. L. 13 maggio 1988, n. 154
Conferma le previsioni legislative che legittimano la notificazione mediante servizio postale da parte dell'Amministrazione.
Legge 3 agosto 1999, n. 265
Ulteriore norma che autorizza notifiche a mezzo postale ad opera dell'amministrazione finanziaria.
Legge 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005), n. 311
Prevede che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali possano essere prodotti e notificati tramite procedure automatizzate e che la firma autografa del responsabile sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo, legittimando pertanto l'assenza della firma autografa.
Regio Decreto Legge 14 novembre 1939, n. 652
Riferimento normativo alla stima diretta dell'unità immobiliare quale presupposto tecnico della classificazione; la valutazione tecnica non richiede motivazione analitica se non incide sui fatti denunciati dal contribuente.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1949, n. 1142
Disciplina catastale di riferimento: l'art. 56 individua la dichiarazione del contribuente quale 'rendita proposta' fino a quando l'ufficio non provvede; l'art. 28 e altri indicano i criteri di valutazione; la Corte ritiene legittima la diversa valutazione tecnica dell'ufficio anche se i dati fattuali segnalati dal contribuente non mutano.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Stabilisce le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo: la mancanza della firma non è automaticamente inclusa tra le nullità se non espressamente prevista.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
articolo 13, comma 1-quater
Norma sui contributi unificati e sulle spese di lite; la Corte ha disposto l'ulteriore versamento da parte della ricorrente se dovuto.
Massime di principio
- Le notifiche degli atti tributari effettuate direttamente dall'Amministrazione tramite servizio postale sono valide anche in assenza della relata dell'ufficiale giudiziario quando norme specifiche autorizzano tale modalità.
- L'assenza della sottoscrizione autografa non determina automaticamente la nullità dell'atto amministrativo o tributario: la nullità è rilevante solo se espressamente prevista dalla legge o se mancano gli elementi essenziali del provvedimento.
- Il termine di 12 mesi previsto dal DM 701/1994 per la determinazione della rendita DOCFA non ha natura decadenziale: se l'Amministrazione non provvede entro il termine, la rendita proposta dal contribuente resta efficace fino alla determinazione dell'ufficio.
- Nelle procedure DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento può ritenersi assolto con l'indicazione dei dati oggettivi rilevati e della classe attribuita, salvo che l'ufficio abbia modificato elementi di fatto denunciati dal contribuente; una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile richiede motivazione tecnica ma non necessariamente una ricostruzione dettagliata di tutti i dati.
- In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito: le censure devono evidenziare vizi di diritto o omissioni motivazionali gravi (motivazione assente, apparente, contraddittoria o incomprensibile) o l'omesso esame di fatti decisivi chiaramente desumibili dagli atti.
- Per contestare con successo un avviso di accertamento catastale è strategico dimostrare che l'ufficio ha modificato i fatti denunciati nella DOCFA o che la motivazione è materialmente carente o incompatibile con il quadro fattuale; semplici rilievi difensivi sul merito senza indicare in che modo ciò avrebbe cambiato l'esito non sono sufficienti.
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