Cassazione Penale, Sentenza n. 46291/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che confermava la sua responsabilità per ricettazione e per l'utilizzo di una carta bancomat di provenienza illecita. Deduce: (1) violazione dell'art.55, comma 9, d.lgs. n.231/2007 e dell'art.2, comma 4, cod. pen., sostenendo che l'intervento normativo (introduzione dell'art.493-ter c.p.) avrebbe trasformato la fattispecie in un "reato proprio" riservato a soggetti qualificati; (2) violazione dell'art.125 c.p.p. per carenza di motivazione circa l'aumento di pena attribuito alle più condotte unificate per continuazione e per l'entità degli incrementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la fattispecie in questione non è mai stata qualificata come "reato proprio" né prima né dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 21/2018, e il ricorrente non ha indicato quale qualifica specifica sarebbe richiesta. Il secondo motivo è inammissibile per mancata deduzione in appello; la Corte ha comunque ritenuto congrua la motivazione sull'aumento di pena (un anno) dato il numero delle condotte (quattro) unificate per continuazione interna. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 231/2007 art. 55, comma 9
La Corte ha ritenuto che l'abrogazione/menzione della norma in relazione al d.lgs. 21/2018 non produca effetto di trasformazione in reato proprio per la fattispecie contestata; non è stata accolta l'eccezione di abolitio criminis o di variazione della natura soggettiva del reato.
art. 2, comma 4, codice penale
La censura sul richiamo a questa norma, finalizzata a sostenere la trasformazione della fattispecie in reato proprio, è stata rigettata per mancanza di concretezza e perché la fattispecie non richiede una qualifica soggettiva specifica.
articolo 493-ter codice penale
L'introduzione dell'art. 493-ter non è stata ritenuta idonea a cambiare la natura dell'illecito in modo da escludere la responsabilità del ricorrente: la norma non trasforma la fattispecie in reato riservato esclusivamente a soggetti qualificati.
art. 125 codice di procedura penale
La Corte ha osservato che il motivo relativo alla carenza di motivazione sulla determinazione degli aumenti di pena era inammissibile perché non dedotto in appello; comunque la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione data in ordine all'aumento di pena in relazione alla continuazione.
decreto legislativo 21/2018
Secondo la Corte, l'attuazione della riserva di codice operata dal d.lgs. 21/2018 non ha alterato la natura della fattispecie in senso di reato proprio nell'ipotesi concreta; la continuità normativa non produce l'abolitio criminis invocata dal ricorrente.
Massime di principio
- La mera riformulazione normativa non implica automaticamente che un reato diventi "proprio"; chi sostiene tale trasformazione deve indicare in modo puntuale quale qualifica soggettiva venga ora richiesta dalla norma.
- Le modifiche legislative che ridefiniscono fattispecie penali vanno valutate concretamente per verificare se vi sia stata una abolizione del fatto-reato o solo una riorganizzazione normativa; in mancanza di una modificazione degli elementi essenziali del reato, la responsabilità pregressa permane.
- I motivi di censura sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione devono essere dedotti tempestivamente nel grado di giudizio competente (es. in appello) per essere valorizzati in Cassazione; questioni non sollevate nei termini sono spesso dichiarate inammissibili.
- Il giudice deve motivare sia la determinazione della pena base sia gli eventuali aumenti; tuttavia, se la motivazione complessiva delle decisioni di merito risulta sufficiente a giustificare l'incremento, la Cassazione può ritenere la motivazione adeguata anche se non analitica su ogni singolo punto.
- Nelle impugnazioni contro sentenze per reati con più condotte unificate per continuazione, è utile spiegare nel dettaglio il disvalore di ciascuna condotta e fornire elementi specifici per contestare la congruità dell'aumento della pena.
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