Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1574/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 380/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a percepire, per ciascun anno scolastico dal 2016/2017 al 2022/2023, il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede reale del Ministero in data 11 marzo 2024, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 10 aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore, attribuendo alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017-2022/2023. Ha precisato che l’ottemperanza non comprende la condanna alle spese disposta dal giudice ordinario, in quanto estranea alla domanda di esecuzione proposta. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, attraverso il quale il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale fonte del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a 500 euro annui.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato del giudice ordinario recante una condanna dell’amministrazione a una prestazione determinata, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al decisum entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • L’oggetto dell’ottemperanza deve rimanere entro i limiti del giudicato da eseguire: la condanna alle spese contenuta nel titolo giudiziale non rientra nella specifica domanda di attribuzione della prestazione sostanziale, se non è oggetto della richiesta esecutiva considerata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.