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Sentenza

Sentenza n. 7950/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di definizione e conversione della pratica di condono edilizio presentata dalla ricorrente in data 24 maggio 2001 (prot. 54625), come da ultimo reiterata con atto di diffida e messa in mora notificato a mezzo PEC in data 15 gennaio 2025; e per la condanna di Roma Capitale a provvedere espressamente sulla suddetta istanza entro il termine di giorni 30, con contestuale richiesta di nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202600651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di revisione e conversione delle originarie domande di condono edilizio secondo la legge n. 724/1994

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza del 24 maggio 2001, reiterata con diffide del 24 aprile 2024 e del 15 gennaio 2025, con cui aveva domandato la revisione delle precedenti istanze di condono edilizio presentate dalla dante causa nel 1986 e la loro definizione secondo la legge n. 724/1994. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione e ha chiesto la condanna del Comune a provvedere entro trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La vicenda riguardava più interventi edilizi abusivi relativi a un compendio residenziale, comprese opere indicate come successive alle originarie domande di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la nota comunale del 1° ottobre 1999, con cui l’Ufficio Condoni aveva prospettato la possibilità di procedere, su richiesta dell’interessata, alla revisione dell’istanza secondo la legge n. 724/1994, non comportasse un obbligo dell’amministrazione di proseguire l’istruttoria secondo tale disciplina, né di ricomprendere nella sanatoria interventi edilizi successivi alle originarie domande. Il giudice ha inoltre escluso l’inerzia del Comune, rilevando che l’amministrazione si era più volte attivata negli anni mediante richieste di integrazione documentale e pagamenti di conguagli, anche ai fini della definizione delle domande di condono del 1986, e che aveva compiuto un’ulteriore attività subito dopo la proposizione del ricorso, con nota del 13 febbraio 2026. La domanda di nomina del commissario ad acta è stata pertanto respinta implicitamente insieme alla domanda principale. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • legge n. 47/1985

    fuori i termini temporali prescritti dalla Legge 47/85

    La disciplina è richiamata nella nota comunale del 1999 per qualificare come tardiva l’integrazione documentale presentata nel 1989; il TAR non sviluppa una specifica interpretazione della norma.

  • legge n. 724/1994

    procedere alla revisione della istanza secondo la normativa prevista dalla L. 724/94

    La mera prospettazione, da parte dell’amministrazione, della possibilità di revisionare l’istanza secondo la legge n. 724/1994 non costituisce riconoscimento di un obbligo di proseguire l’istruttoria secondo tale disciplina, né consente di estendere la sanatoria ad abusi successivi alle originarie domande.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione non è configurabile un obbligo di provvedere su una determinata istanza quando l’attività amministrativa prospettata in precedenza aveva carattere meramente eventuale e subordinato a una successiva richiesta dell’interessato, senza che da tale prospettazione derivi l’obbligo di applicare una disciplina diversa da quella propria del procedimento originario.
  • Non sussiste silenzio-inadempimento quando l’amministrazione abbia posto in essere, nel corso del tempo, attività istruttoria e interlocutoria concretamente diretta alla definizione della pratica, comprese richieste di integrazione documentale e di pagamento di conguagli.
  • La revisione o conversione di una domanda di condono secondo una disciplina sopravvenuta non può essere interpretata, in assenza di uno specifico obbligo amministrativo, come autorizzazione a ricomprendere nella sanatoria interventi edilizi successivi alle originarie istanze.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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