Cassazione Penale, Ordinanza n. 23623/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione d'appello, che aveva confermato la responsabilità e rideterminato la pena, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Con un unico motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale e, in particolare, all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti la durata dello spostamento, la distanza percorsa e i motivi del comportamento. La Cassazione ha ritenuto le censure reiterative di doglianze già esaminate e disattese in appello, aspecifiche e meramente confutative, oltre che manifestamente infondate, perché la Corte di merito si è conformata all'orientamento secondo cui per il reato è sufficiente il dolo generico, inteso come consapevolezza degli obblighi derivanti dalla misura e cosciente volontà della loro inosservanza, senza che rilevino le finalità che hanno determinato la condotta.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento; non rilevano le finalità della condotta.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche, reiterative o meramente confutative, prive di una critica argomentata al provvedimento impugnato.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione deve contenere specifici motivi; il richiamo operato dall'art. 591 c.p.p. conduce all'inammissibilità in caso di difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: occorre che l'agente sia consapevole degli obblighi derivanti dalla misura e voglia coscientemente violarli, senza che assumano rilievo i motivi soggettivi della condotta.
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso aspecifici, ripetitivi o meramente confutativi, soprattutto quando non si confrontano in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando non evidenzia effettive illogicità o contraddizioni emergenti dal testo della decisione, ma si limita a riproporre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito.
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