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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 461/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente deduceva: motivazione assertiva e difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio (diversa tipologia/qualità della sostanza rinvenuta in luoghi diversi, assenza di impronte papillari sul confezionamento del sottoscala, foglietto manoscritto nella borsa della sorella non riconducibile alla sua grafia); possibilità che parte della sostanza fosse per uso personale e che la fattispecie rientrasse nell'art. 73, comma 5 (tenuità) a causa della tossicodipendenza; motivazione illogica sulla determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; violazione di legge e difetto di motivazione sulla confisca e mancata restituzione delle somme, senza prova che il denaro fosse provento di spaccio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la riconducibilità delle sostanze all'imputato (stessa tipologia di marijuana in camera e sottoscala accertata dagli esami), nonché gli elementi indizianti di spaccio: consistente somma di denaro incompatibile con la capacità reddituale dell'imputato, la presenza di fogli manoscritti con nominativi e cifre (rudimentale contabilità) e la disponibilità esclusiva del denaro. La Corte ha altresì confermato l'esclusione della tenuità ex art. 73, comma 5, per la complessiva valutazione degli elementi (quantitativo e quadro complessivo di spaccio), ha ritenuto legittima la mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione della non episodicità e della gravità della condotta, e ha dichiarato regolare la confisca del denaro in quanto sproporzionato rispetto alla capacità reddituale non giustificata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferito ai commi 1 e 4 per la fattispecie di detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 (tenuità) richiede valutazione complessiva di qualità, quantità e modalità: non è assorbente solo il dato quantitativo o la diversità di sostanze, salvo che il dato ponderale sia talmente rilevante da assorbire gli altri elementi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sulla valutazione della prova: la Corte di cassazione non può riesaminare i fatti e le prove di merito se la motivazione dei giudici di merito è congrua e non viziata; le censure che sollecitano una rilettura delle emergenze processuali sono inammissibili.

  • art. 133 cod. pen.

    Regole per il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice può basare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente (ad es. gravità del fatto), e pertanto negare le attenuanti se tale elemento prevale.

  • art. 240-bis cod. pen. (richiamato)

    Norma applicabile per la confisca per sproporzione del denaro rispetto ai redditi dichiarati/accertati; la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la confisca in presenza di consistente somma non giustificata.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Rinvio alla disciplina della confisca del codice penale (art. 240-bis) per le somme provento di reato; applicato per giustificare la confisca del denaro rinvenuto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (qui quantificata in euro 3.000,00).

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per la rinnovata valutazione del merito probatorio: se la motivazione dei giudici di merito è congrua e affronta le censure, il ricorso è inammissibile.
  • La tenuità ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 si valuta globalmente: non è sufficiente invocare solo la quantità o la diversa tipologia della sostanza, ma va considerato il quadro complessivo (quantitativo, modalità, finalità, strumenti di spaccio).
  • La presenza di ingenti somme di denaro, incompatibili con la capacità reddituale, e la documentazione contabile (anche rudimentale) costituiscono forti indizi di attività di spaccio e giustificano il rifiuto della qualificazione come uso personale.
  • L'assenza di impronte o la mancata corrispondenza grafologica non esclude la responsabilità se sussistono altri elementi concordanti che collegano il detenuto all'attività illecita.
  • La confisca del denaro è legittima quando il denaro è sproporzionato rispetto ai redditi e non è giustificata; il giudice può applicare le regole di cui all'art. 240-bis cod. pen. tramite il rinvio dell'art. 85-bis DPR 309/90.
  • Per le attenuanti generiche il giudice può basare la decisione anche su un solo elemento prevalente (es. gravità o non episodicità del reato); ciò rende possibile il diniego delle attenuanti anche se vi siano altri elementi favorevoli.

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