Cassazione Penale, Ordinanza n. 20194/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, che aveva riqualificato il fatto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice documentale con rideterminazione della pena, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale nel meno grave delitto di bancarotta semplice documentale, rideterminando la pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi centrati sulla dedotta violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta semplice documentale. Con la memoria difensiva sono state ulteriormente sviluppate tali censure. Secondo la Corte di cassazione, le doglianze erano dirette in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti di decisive emergenze processuali; inoltre risultavano generiche, perché non contrastavano in modo concreto l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'imputato, quale amministratore della società fallita, non aveva diligentemente vigilato sulla tenuta e custodia delle scritture contabili obbligatorie.
Norme richiamate
art. 223 l.fall.
bancarotta fraudolenta documentale
richiamato solo come titolo del fatto originariamente contestato in appello, poi riqualificato in bancarotta semplice documentale.
art. 217 l.fall.
bancarotta semplice documentale
norma di riferimento della riqualificazione operata dalla Corte di appello e della censura di legittimità, fondata sulla prova dell'elemento soggettivo e sul mancato diligente adempimento degli obblighi di vigilanza e custodia delle scritture contabili.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
richiamata per ribadire che non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio in assenza di specifici travisamenti.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944
richiamata per il medesimo principio sul limite del sindacato di legittimità rispetto alla lettura delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte censure che, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica.
- Per superare il vaglio di ammissibilità non basta contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio: occorre allegare specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali rilevanti.
- Nel reato di bancarotta semplice documentale, la responsabilità può essere affermata quando risulti il mancato diligente adempimento dell'obbligo dell'amministratore di vigilare sulla tenuta e sulla custodia delle scritture contabili obbligatorie della società fallita.
- Censure prive di specificità e di concreta confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione.
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