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Sentenza

Sentenza del 29/01/2018 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

1) Notifica a mezzo PEC - raggiungimento dello scopo - art. 156 cpc - violazione art. 50 DPR 602/73 - Disconoscimento ex art. 2719 c.c. - effettuato in modo formale - validità. 2) Preavviso di fermo - strumento di garanzia - notifica intimazione ò- necessità - non sussiste. 3) Riscossione - disconoscimento documentazione - specificità delle contestazioni - necessità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che la notifica a mezzo PEC fosse invalida e che fosse stata violata la disciplina dell'art. 50 del DPR 602/1973 per la mancata notifica dell'intimazione di pagamento prima del preavviso di fermo. Ha inoltre contestato la documentazione prodotta dal concessionario, mediante disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c., deducendone l'inidoneità probatoria. La controversia ha quindi riguardato sia gli effetti della conoscenza effettiva dell'atto notificato via PEC, sia la necessità dell'intimazione di pagamento, sia i requisiti di specificità e tempestività del disconoscimento delle copie documentali.

La decisione

Le contestazioni del ricorrente sono state ritenute infondate. La notifica PEC è stata considerata valida o comunque sanata per raggiungimento dello scopo, poiché l'atto era pervenuto all'indirizzo PEC del destinatario consentendone la conoscenza effettiva. Il preavviso di fermo è stato qualificato come strumento cautelare e di garanzia, la cui efficacia non dipende necessariamente dalla preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del DPR 602/1973. È stato inoltre ritenuto inefficace il disconoscimento generico della documentazione del concessionario: la contestazione deve essere formale, tempestiva e riferita in modo specifico al singolo documento e al vizio di genuinità dedotto. Ne consegue il rigetto delle doglianze del contribuente e la conferma della validità dell'operato del concessionario.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Il principio di raggiungimento dello scopo si applica anche alle notificazioni. Un'irregolarità formale non determina necessariamente la nullità quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

  • D.P.R. 602/1973, art. 50

    Disciplina l'intimazione di pagamento. Secondo la decisione, la sua preventiva notificazione non è necessariamente richiesta per la validità del preavviso di fermo, in ragione della funzione cautelare e di garanzia di quest'ultimo.

  • D.P.R. 602/1973, art. 77

    La disciplina dell'iscrizione ipotecaria è richiamata come termine di raffronto per affermare che il preavviso di fermo può produrre i propri effetti senza dipendere necessariamente dalla preventiva intimazione di pagamento.

  • Art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità delle copie fotografiche o informatiche agli originali deve essere specifica; una negazione generica non è sufficiente a privare il documento della sua efficacia probatoria.

  • Artt. 214 e 215 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura o della copia deve essere effettuato in modo formale e tempestivo, normalmente nella prima udienza o in quella immediatamente successiva alla produzione del documento. La contestazione deve indicare chiaramente il documento e il profilo di autenticità contestato.

  • D.P.R. 68/2005

    Rileva per la disciplina della posta elettronica certificata e degli effetti della trasmissione telematica.

  • D.P.R. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 235/2010

    Rileva per la disciplina tecnica e giuridica della trasmissione dei documenti informatici e della PEC.

  • D.Lgs. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009

    Rileva per l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC per determinate categorie, tra cui le società, e per la conseguente idoneità della consegna telematica a rendere conoscibile l'atto.

Massime di principio

  • Una notifica PEC non viene necessariamente dichiarata nulla per ogni irregolarità formale: se l'atto è stato consegnato all'indirizzo PEC corretto e il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza, può operare il principio del raggiungimento dello scopo.
  • La contestazione della documentazione del concessionario deve essere specifica, formale e tempestiva. Non è sufficiente affermare genericamente che le copie sono false, invalide o non conformi: occorre indicare il documento contestato e il preciso difetto di autenticità o conformità.
  • Il preavviso di fermo ha funzione cautelare e di garanzia. In base all'orientamento espresso, la sua validità non dipende automaticamente dalla preventiva notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/1973.
  • Chi contesta un atto notificato via PEC deve distinguere tra inesistenza della notifica, nullità della notifica e mera irregolarità, verificando soprattutto se l'atto sia comunque giunto nella disponibilità effettiva del destinatario.
  • La mancata contestazione specifica e tempestiva dei documenti prodotti dall'agente della riscossione può comportare il loro riconoscimento processuale e rendere più difficile contestarne successivamente autenticità o conformità.

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